La revoca dell’incarico all’ex capo della Protezione civile, Giuseppe Giarrusso, decisa dal governatore Paolo di Laura Frattura nell’ottobre del 2013, era “illegittima”.
È quanto ha stabilito a settembre il giudice del Lavoro Laura Scarlatelli che ha così in parte accolto il ricorso presentato dallo stesso Giarrusso. In questi giorni sono state depositate le motivazioni del verdetto.
Il giudice ha condannato la Regione Molise al pagamento in favore del ricorrente del compenso ancora dovuto per l’incarico in questione – il ‘surplus’ rispetto allo stipendio da dirigente della Regione – fino alla sua scadenza (2016), oltre interessi e rivalutazione sulle somme già maturate. I vertici della Regione avevano revocato l’incarico a Giarrusso per una serie di provvedimenti adottati da quest’ultimo. Tra questi l’installazione di una ventina di videocamere nella sede dell’Arpc senza autorizzazione, la sottoscrizione di contratti con ditte e fornitori senza relativo impegno di spesa, l’accesso in ufficio nonostante fosse stato sospeso e un post su Facebook ritenuto offensivo nei confronti di Frattura e del delegato alla Protezione civile Ciocca. “Sono state dichiarate infondate, esagerate o addirittura distoniche rispetto alla legge regionale (la 12/2012 che istituisce l’Agenzia e regola anche i casi di revoca del dg, ndr) le contestazioni sollevate dal presidente Frattura – commenta l’ex capo della Protezione Civile – la mia condotta non rientrava in alcuna delle ipotesi della norma di legge regionale che giustificano la risoluzione anticipata dell’incarico. Ci troviamo dunque di fronte ad un chiaro pronunciamento del giudice che ripristina un po’ di verità sull’accaduto”. L’architetto riporta altri stralci del provvedimento, come quello in cui il giudice rimarca che la contestazione “appare esagerata e poco chiara atteso che non risulta in alcun modo in cosa sia consistito il turbamento/imbarazzo creato (in occasione del suo accesso agli uffici di via Sant’Antonio Abate il 5 agosto 2013), inoltre anche in questo caso non appare che tale comportamento possa rientrare nell’ipotesi disciplinata dalla legge regionale (12/2012 istitutiva dell’Agenzia, ndr)”.
Il tribunale ha invece respinto la richiesta di reintegro di Giarrusso in quanto all’indomani della risoluzione del contratto quale direttore della Protezione Civile “ha continuato a svolgere le proprie mansioni” in un ufficio della Regione, fino al comando presso il Comune di Campobasso. Rigettata anche la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali in quanto Giarrusso dopo la revoca dell’incarico “ha continuato a svolgere le sue mansioni di dirigente”.