Accordo raggiunto tra i presidenti dei Consigli regionali per eleggere i ‘grandi elettori’ che dovranno partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica. I Consigli regionali dovranno eleggere i propri rappresentanti entro il 15 aprile. “Seguiremo la prassi consolidata – ha spiegato il coordinatore della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, Eros Brega – secondo la quale, ad essere eletti sono il presidente della Giunta, il presidente del Consiglio e un rappresentante dell’opposizione”.
La Costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. L’elezione del presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. La carica dura sette anni: non è previsto alcun divieto alla rieleggibilità dello stesso presidente uscente. La sede della votazione è quella della Camera dei deputati.

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