La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma del Molise che nel 1997 istituì l’area quadri all’interno dell’amministrazione regionale. Alla Consulta la questione era stata posta dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti un anno fa su istanza del procuratore Salvatore Nicolella. Ne diede notizia lo stesso magistrato in sede di della parifica del rendiconto.
L’area quadri comprende i dipendenti di categoria “D” cui sono assegnate – si legge nell’articolo 29-bis della legge 7/1997 – specifiche e complesse «attività di collaborazione con il personale dirigente, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati ed, in generale, all’efficacia dell’azione amministrativa nelle attività di organizzazione e gestione degli uffici regionali, nelle attività connesse alla gestione di procedimenti e procedure amministrative, nelle attività di studio, di ricerca e di elaborazione di atti complessi». A questo personale «è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico in godimento, un’indennità annuale, pensionabile, che è parte integrante della retribuzione», non cumulabile con l’indennità riconosciuta per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa e con gli emolumenti accessori relativi alla produttività e a indennità di responsabilità non rapportate a incarichi di uffici. Nel 2018 sono state dichiarate incostituzionali analoghe disposizioni della Liguria e della Campania.
La magistratura contabile ha sostenuto che la norma, per quanto molto risalente nel tempo, continua ad esplicare la propria efficacia anche nel corso dell’esercizio finanziario 2020 gravando sui risultati finanziari finali e, conseguentemente, sul rendiconto regionale che un anno fa era oggetto di parifica, in quanto le norme sospettate di illegittimità costituzionale «istituiscono una nuova area contrattuale di dipendenti pubblici della Regione Molise e ne prevedono il trattamento economico: in mancanza di dette norme, l’area o il suo trattamento non avrebbero alcun titolo ad essere riconosciuta o erogato».
La Regione, che si è costituita con il prof Massimo Luciani, ha fatto presente che dal 2010 nessun dipendente è stato più inserito nell’area quadri, che quindi è a esaurimento (lo prevede la legge 14/2010), e che comunque la norma del 1997 non avrebbe invaso la competenza dello Stato.
Non è stata dello stesso parere la Corte. Per gli ermellini «l’intervento regionale scrutinato lede l’articolo 81, quarto comma, Costituzione (ora terzo comma), poiché introduce una voce di spesa per il personale a carico della finanza regionale avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, con conseguente incidenza sull’equilibrio finanziario dell’ente e lesione dei criteri dettati dall’ordinamento ai fini della corretta gestione della finanza pubblica allargata». Infondata, invece, la questione relativa alla violazione dell’articolo 117 della Costituzione.
«È stato chiuso definitivamente – il commento del consigliere pentastellato Fabio De Chirico – un lungo e tortuoso percorso a cui la Regione nel 2010 aveva solo parzialmente dato un freno, disponendo la graduale riduzione dell’area quadri, fino alla completa soppressione solo quando sarebbero andati tutti in pensione: una soppressione solo per l’avvenire e non ab origine. Una spesa di fatto però priva di copertura sostanziale ancora oggi in quanto disposta al di fuori della contrattazione collettiva nazionale».