Il Consiglio nazionale di disciplina dell’Ordine dei giornalisti ha annullato la sospensione dall’albo deliberata, a luglio scorso, dal Consiglio disciplinare dell’Odg Molise nei confronti del presidente dell’Assostampa e componente della giunta Fnsi Giuseppe di Pietro, difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Pierpaolo Passarelli, rinviando il carteggio ad altro collegio.
Di Pietro aveva inviato una lettera all’Ordine nazionale per segnalare la posizione di un iscritto e la sua attività professionale. A seguito di due esposti a firma di coloro che erano indicati nella lettera, tra cui il vice presidente dell’Odg del Molise Domenico Bertoni, il Consiglio territoriale aveva comminato la sanzione disciplinare, ora cancellata in sede nazionale.
Tra le valutazioni espresse dalla Consiglio di disciplina, l’attuazione del principio del ‘ne bis in idem’. Il Consiglio del Molise avrebbe dovuto analizzare i due ricorsi «congiuntamente», mentre ha «irragionevolmente sdoppiato i procedimenti» giudicando Di Pietro due volte per lo stesso fatto e per questo infliggendo ‘3 più 3’ mesi di sospensione dall’albo. Ad avviso dell’organismo centrale «le ragioni portate avanti dai due esponenti si sarebbero dovute analizzare contestualmente e non disgiuntamente dal momento che il bene giuridico protetto attraverso l’avvio di una azione disciplinare, non è l’onore e il decoro dei ricorrenti, bensì il corretto esercizio dell’attività giornalistica con riferimento a quanto raccontato nella missiva, su cui vigila l’ordine». Inoltre, il ricorso presentato da Giuseppe Di Pietro è stato accolto in «considerazione della mancata corrispondenza tra quanto contestato in sede di apertura di procedimento e quanto poi posto alla base della delibera… A Di Pietro, rimproverato in termini poco consoni all’uso, nell’ambito di un provvedimento disciplinare», si contesta «di aver tenuto una condotta procedimentale non collaborativa, impedendo di acquisire prove a suo favore…».
Secondo il Consiglio nazionale, «la comunicazione di avvio del procedimento è carente del ragionamento deduttivo in quanto non esplicita la relazione tra la violazione del generico dovere di lealtà e la diffusione ad un organo della categoria, da parte di un collega che è altresì presidente del sindacato dei giornalisti del Molise, di una missiva suffragata da contenuto documentale»
Nel merito della vicenda, riporta ancora il dispositivo, «l’ordine dei giornalisti svolge la funzione di rappresentare e tutelare il decoro della categoria dei giornalisti e non quello dei singoli iscritti. Detto in altri termini non hanno rilevanza le specifiche posizioni di ciascun esponente, valevoli eventualmente in altre sedi, ma il fatto unico, eventualmente scorretto, che può concretizzarsi in un abuso di lieve o grave entità, oppure in una condotta che può compromettere la dignità dell’Ordine fino al punto da rendere incompatibile l’iscrizione del responsabile all’Albo». In pratica, il Consiglio di disciplina del Molise ha formulato «un atto di incolpazione generico», mentre i fatti denunciati dal presidente di Assostampa avrebbero dovuto avere «un accertamento pregiudiziale della veridicità», cosa che non è avvenuta.
L’annullamento dei provvedimenti disciplinari e le argomentazioni addotte dai componenti il Collegio nazionale – dichiarano da Assostampa Molise – confortano le tesi sempre sostenute dal presidente Di Pietro e dai suoi difensori, che hanno deciso di adire le vie legali a tutela dell’immagine personale e professionale del giornalista professionista e dirigente sindacale Giuseppe di Pietro. Lo stesso ha inteso fare il consiglio direttivo di Assostampa, ritenendosi parte lesa. Senza dimenticare, concludono, che Di Pietro ha esercitato e adempiuto al ruolo statutario, nonché deontologico, chiedendo all’ordine regionale e poi a quello nazionale di verificare alcuni fatti, sui quali nessuno si è ancora pronunciato.

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.