Il passaggio al digitale terrestre in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia era stato stabilito dal 7 al 23 maggio 2012. A fissare il termine è il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 14 dicembre 2011, impugnato dalla tivvù campana Napoli Canale 21 e sospeso in via cautelare dalla sede di Roma del Tar del Lazio. Il provvedimento 1562/2012 del consigliere delegato blocca le procedure fino al 23 maggio, giorno in cui avrebbe dovuto chiudersi l’era analogica anche dell’area tecnica 11 (così è indicata l’area Molise, Abruzzo e provincia di Foggia), e primo giorno utile per i giudici della prima sezione del tribunale amministrativo della Capitale per analizzare la domanda di sospensiva proposta dal ricorrente. Per questo motivo, per evitare eventuali danni alla srl, intanto il giudice ha concesso la misura cautelare. La questione sarà approfondita nell’udienza del 23 maggio.
Con l’istanza di sospensiva l’impresa televisiva ricorrente ha chiesto, in particolare, l’emanazione del provvedimento cautelare al fine del riesame del decreto impugnato da parte del Ministro dello Sviluppo Economico affinché quest’ultimo fissi le nuove date dello switch off nell’area tecnica 11 sul presupposto che dovrebbe intercorrere un intervallo di almeno tre/quattro mesi tra la data di rilascio dei diritti di uso delle frequenze e la data di inizio dello switch off.
Nel ricorso si evidenzia, tra l’altro, che nonostante la fissazione dello switch off a partire dal 7 maggio 2012, il Ministero non ha ancora provveduto al rilascio dei diritti di uso delle frequenze di trasmissione. Viene inoltre evidenziato che in relazione a ciò la situazione è insostenibile per la tv ricorrente sia che la stessa ottenga l’assegnazione di tali diritti di uso, sia che venga esclusa da detta assegnazione. Nell’ipotesi di assegnazione, non sarebbe possibile realizzare lo switch off nelle date previste dal decreto poiché non vi sarebbe il tempo per progettare la nuova rete di trasmissione (sulla base delle assegnazioni frequenziali ricevute), per procedere all’acquisto degli impianti, per chiedere le autorizzazioni urbanistiche, ambientali e igienico sanitarie. In mancanza di sospensiva, la tv sarebbe stata costretta a spegnere gli impianti analogici alla data prevista, cessando le relative trasmissioni senza potere, allo stesso tempo, attivare gli impianti digitali prima di alcuni mesi. Qualora la tv ricorrente venisse invece esclusa dalle assegnazioni, non vi sarebbero i tempi (50 giorni) per la formazione, prima dello switch off, dell’accordo di ‘‘‘‘must carry’ di cui all’art. 27 della delibera n.353/11/CONS della Agcom con un soggetto destinatario di assegnazione.
L’avvocato Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo e il Maurizio Giunco, presidente dell’Associazione Tv Locali Frt, nell’esprimere soddisfazione per la sospensiva concessa, hanno dichiarato: “Da sempre lamentiamo l’illegittimità di assegnazioni frequenziali pochi giorni o poche ore prima degli switch off. In tal modo, infatti – hanno proseguito Rossignoli e Giunco – le tv locali non sapendo, fino all’ultimo momento se avranno diritto all’assegnazione delle frequenze, non possono programmare investimenti e installazioni, organizzando le proprie reti per la transizione al digitale secondo i tempi calendarizzati. In relazione a ciò – hanno aggiunto Rossignoli e Giunco – le tv locali spesso non riescono a far sintonizzare i propri programmi al momento dello switch off, rimanendo così escluse dalla ricezione televisiva per tempi indefiniti. Auspichiamo che il provvedimento odierno della magistratura amministrativa – hanno concluso Rossignoli e Giunco – riapra la discussione su un tema fondamentale quale è quello della partecipazione a pieno titolo, da parte delle tv locali, al processo di transizione digitale”.