E dire che non è stata proprio una passeggiata, nemmeno per gli utenti, passare dal vecchio e caro analogico al digitale terrestre. Molti hanno colto l’occasione è hanno cambiato il televisore, altri hanno adattato il vecchio apparecchio. Poi la ricerca dei canali sul telecomando, buttate nel cestino le nostre care numerazioni. Oggi, a più di tre mesi dallo switch off, con una buona fetta buona fetta di molisani tagliata fuori dalla rivoluzione digitale, siamo di nuovo punto e accapo.
Tutto da rifare nell’assegnazione dei canali televisivi. La terza sezione del Consiglio di stato, infatti, il 31 agosto ha depositato le sentenze dei ricorsi in appello discussi il lo scorso 22 giugno tra cui c’è anche quello di Sky. I giudici romani hanno annullato l’intera delibera, la numero 366/10 che regolamenta la numerazione dei canali “per motivi procedimentali” e cioè violazione dell’art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) che prevede un termine di trenta giorni per la consultazione degli interessati (anziché di 15 come concesso dalla Agcom nell’ambito della consultazione prodromica all’emanazione della citata delibera).
Un colpo di spugna che impone oggi al’’Autorità di adottare una nuova regolamentazione. Per i giudici di Palazzo Spada legittima è però l’utilizzazione del range di numerazione 10-19, ma hanno disposto l’attribuzione dell’ 8 e 9 (tenendo conto delle abitudini e delle preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) a canali generalisti
nazionali (e non musicali).
In linea con quanto già espresso dal Tar, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l’attribuzione delle numerazioni alle tv locali in base alle graduatorie redatte dai Corecom ai sensi della legge n. 448/98 ai fini delle misure di sostegno annuali. Per tutte queste ragioni l’Agcom dovrà ora procedere ad una nuova regolamentazione LCN. I giudici però, per ridurre situazioni di confusione nella programmazione delle emittenti (conseguente alla
possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti), è necessario che, in osservanza del principio del buon andamento, l’Agcom medio tempore
adotti, con l’urgenza del caso, ogni misura transitoria utile allo scopo di consentire l’ordinata
fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore.
Il Consiglio di Stato, al riguardo afferma testualmente: “Data l’urgenza e la necessità di provvedere, tra le soluzioni possibili appare ipotizzabile anche l’adozione di una proroga di fatto del Piano LCN annullato, fermo restando che si tratta di un rimedio da adottare in via di straordinaria urgenza”.
Il Consiglio di Stato ha affermato altresì che eventuali contestazioni relative alle determinazioni transitorie che verranno adottate dall’Agcom potranno essere rappresentate allo stesso Consiglio di Stato dalle parti interessate in sede di ottemperanza alle sentenza. In attese della determinazioni transitorie che l’Agcom dovrebbe, quindi assumere a breve, le imprese televisive sono tenute a non modificare la propria numerazione per non aumentare la confusione all’utenza.

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