Una sentenza che segue il filone degli annullamenti delle multe effettuate con l’autovelox sulla statale 87, quella emessa dal giudice di pace di Larino, Giancarlo Casale, depositata il 7 gennaio, su istanza dell’avvocato Valeria Cacchione, che ha tutelato una donna automobilista di Termoli. Verbale che risale 17 febbraio 2023, notificato il 25 ottobre dello stesso anno dal comando di Polizia municipale del Comune di San Martino in Pensilis. Infrazione rilevata in direzione Larino al km 210+100. L’udienza è sempre riferita al 7 gennaio, ha visto l’integrale accoglimento dell’opposizione, «Preventivamente ricordando come il giudizio viene deciso sulla base della ragione più liquida, con riferimento alla sentenza del giorno 17.02.2023 n. 5078 della sezione II della Cassazione civile – stesso giorno dell’infrazione – in cui gli ermellini hanno affermato come “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal Dl 121 del 2020, articolo 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge, mediante rinvio alla classificazione (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3) e non dovendosi ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbane come ‘a scorrimento veloce’ per rendersi legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità (Cass. 20.6.2019, n. 16622, Cass. 14.2.2019, n. 4451)’. Gli Ermellini (Cass. Civ., sentenza del giorno 15/09/2021 n. 24936), già in precedenza, hanno avuto modo di ribadire come: ‘La strada a scorrimento veloce deve avere alcune caratteristiche precise: intanto carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e poi la banchina pavimentata a destra e marciapiedi con eventuali intersezioni semaforizzate. Due strisce continue da sole non bastano’. Appare fuor di ogni dubbio (o, per lo meno, indubbio, nel caso di specie, il difetto di prova contraria) come il tratto stradale teatro dell’asserita violazione non costituisca, sulla scorta delle precedenti argomentazioni, strada a scorrimento veloce, con conseguente illegittimità del posizionamento del meccanismo rilevatore; circostanza, questa, idonea ad incidere sulla pretesa sanzionatoria rivendicata dal resistente ente pubblico territoriale, Comune di San Martino in Pensilis, travolgendola irrimediabilmente. A fronte dei superiori rilievi, la domanda proposta merita integrate accoglimento, con assorbimento di altri motivi in facto e diritto posti a fondamento della dispiegata opposizione». Il giudice di pace ha liquidato le spese a carico del Comune di San Martino in Pensilis, che dovrà fare fronte a entrambe le posizioni, ricorrente e resistente.