Prefettura batte Comune di Campomarino. L’ufficio territoriale del Governo si aggiudica il primo tempo nella battaglia amministrativa ingaggiata dopo la decisione di allocare 83 migranti dei 171 provenienti da Lampedusa in Molise all’hotel Sweet Dream’s di Campomarino. Il Consigliere delegato Marianna Scali ha respinto con decreto del 7 agosto l’istanza cautelare avanzata dall’avvocato Massimo Romano per conto della giunta Silvestri, per l’annullamento previa sospensione anche inaudita altera parte ex art. 56 c. p. a della decisione assunta dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Campobasso con la quale sono stati collocati sin dal giorno seguente, 31 luglio 2020, 83 migranti, poi divenuti 86, provenienti dall’Hotspot di Lampedusa, presso la struttura ubicata nel territorio del Comune di -Campomarino. Obiettivo del ricorso al Tar era quello di annullare tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, nei limiti dell’interesse del ricorrente della nota del Ministero dell’Interno del 29 luglio 2020, e la successiva integrazione, entrambi di estremi e contenuto non conosciuti, con la quale il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha disposto il trasferimento di 200 migranti presso i centri di accoglienza della regione Molise, in assenza della benché minima verifica in ordine alla disponibilità delle strutture, nonché della loro conformità sia alle norme vigenti sia al possesso dei requisiti di idoneità strutturale e igienico sanitaria. Il ricorrente, quanto al periculum, deduce il rischio di diffusione di contagio da Covid-19, motivato dal contatto intervenuto tra tali soggetti e gli altri richiedenti di cui ai provvedimenti impugnati in occasione del trasferimento dall’Hotspot di Lampedusa al Molise e della inidoneità della struttura, ove i richiedenti di cui ai precedenti punti sono stati allocati, a garantire il rispetto della normativa sul distanziamento sociale a fini di prevenzione e contrasto della diffusione del -Covid-19. Il Tar Molise ha rilevato che i migranti sono attualmente accolti, in regime di isolamento, presso l’hotel Sweet Dream’s, che dista circa 60 km dall’altro centro di accoglienza. Gli altri richiedenti che hanno avuto contatto con i soggetti predetti sono tutti sottoposti al regime della quarantena per 14 giorni e della sorveglianza sindromica da parte dei responsabili del centro. Inoltre, l’Asrem, con la nota del 4 agosto 2020 gravata, pur segnalando limitate criticità della struttura, riconducibili essenzialmente alla non adeguata manutenzione degli ambienti e dei servizi, ha evidenziato una complessiva idoneità della struttura a livello igienico-sanitario e la sufficienza degli spazi a disposizione per le esigenze di alloggio dei richiedenti, prescrivendo l’adozione di specifiche misure migliorative. Ritenuto, stante quanto precede, che non sussistano i requisiti dell’estrema gravità e di urgenza del periculum richiesti dall’articolo 56 c.p.a., fermo restando l’obbligo di adempiere con sollecitudine alle prescrizioni imposte dall’Asrem, e di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contrasto al Covid-19, ritenuto necessario l’approfondimento del ricorso nel merito, sia con riferimento al rispetto del principio di leale collaborazione nei confronti del Comune di -Campomarino, sia in relazione al rispetto della normativa antincendio alla luce delle osservazioni contenute nella nota del Comando dei Vigili del fuoco di Campobasso, il consigliere delegato ha respinto l’istanza cautelare, fermo restando l’obbligo per l’Asrem e per il Comando dei Vigili del fuoco di Campobasso di adottare ogni misura ritenuta necessaria, rispettivamente, per il contrasto e la prevenzione della diffusione del Covid-19 e per garantire il rispetto della normativa antincendio. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 settembre 2020.