Multe per oltre 43mila euro, a cui si aggiungono il pagamento delle spese giudiziarie e le sanzioni interdittive ai sensi del Testo unico degli enti locali: è quanto decretato dalla sezione giurisdizionale per il Molise della Corte dei conti, con decreto numero 4 del 2024, ai danni dell’ex sindaco Antonio Silvestri e degli allora revisori dei conti Teresa Spina e Mario Gianfrancesco, nella “causazione del dissesto del Comune di Bojano”. Respinta, invece, la domanda di sanzione e interdizione nei confronti di Angelo Arena, Clementina Columbro e Carlo Antonio Perrella – difesi dall’avv. Giacomo Papa -, dell’ex sindaco Marco Di Biase – difeso dagli avv. Giacomo Papa e Ulrico Quaranta -, di Michelina Iannetta – difesa dall’avv. Lucia Murgolo -, di Anna Carmen Perrella, di Remo Perrella – difeso dall’avv. Ulrico Quaranta -, di Gaetano Policella e Sabrina Scinocca – difesi dagli avv. Fabio Priolo, Fabio D’Agnone e Giovanni La Banca -, di Roberta Scinocca – difesa dall’avvocato Fabio Priolo – e dell’ex assessore al bilancio Donato Toma, difeso dagli avv. Giacomo Papa e Giuliana Terzano: in questo caso, è il Comune di Bojano ad essere stato condannato al rimborso delle spese legali in loro favore, fatta eccezione per Anna Carmen Perrella, rimasta contumace.
Così ha deciso la camera di consiglio della Corte dei conti, riunitasi lo scorso 16 maggio, come si apprende dal decreto pubblicato il 18 luglio a firma del giudice Luigia Iocca.
Con ricorso depositato l’11 gennaio di quest’anno, la Procura regionale aveva richiesto infatti di «accertare la responsabilità nella causazione del dissesto finanziario del Comune di Bojano e, per l’effetto, emettere decreto volto all’irrogazione delle sanzioni ai sensi del Tuel» nei confronti di diversi esponenti delle ex Giunte comunali Di Biase e Silvestri.
Come riferito dalla Procura, il dissesto del Comune di Bojano è stato dichiarato con delibera di Consiglio comunale numero 9 del 9 agosto 2018, poiché «a causa della grave situazione economico-finanziaria in cui versava l’Ente veniva accertata l’impossibilità di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili». La Procura ha dunque ricostruito i principali passaggi critici, riconducendoli – in sintesi – ad «irregolarità e negligenze contabili e gestorie reiterate nel corso degli anni».
Per quanto riguarda quindi gli allora revisori dei conti, Spina e Gianfrancesco, la Corte sostiene che «hanno avuto una sicura efficienza causale nel dissesto del Comune di Bojano, non avendo costoro esercitato alcuna delle proprie prerogative, pur in cospetto di chiari indici di riscontro contabile e di pressanti indicazioni da parte delle autorità di controllo e vigilanza». Parimenti, proseguono, è da accogliere la domanda proposta nei confronti dell’ex sindaco Silvestri, titolare della delega alle finanze e bilancio, perché: «si è confrontato in modo gravemente negligente con la situazione di omissioni ed irregolarità contabili che gli veniva segnalata in modo non fraintendibile» – spiegano dalla Corte.
Queste, in estrema sintesi, le motivazioni alla base del provvedimento con cui la Corte dei Conti – in ben 80 pagine – conclude di condannare Spina e Gianfrancesco a un pagamento di una sanzione rispettivamente pari a 6.577,68 euro e 12.119,28 euro, a cui si aggiunge quella per Silvestri pari a 25.164 euro: importi riducibili del 30% se pagati entro 60 giorni.
Oltre alle spese giudiziarie, poi, la Corte dispone la trasmissione del decreto al Prefetto di Campobasso, territorialmente competente all’irrogazione della sanzione interdittiva ex art. 248, comma 5 del Tuel nei confronti dell’ex sindaco Silvestri, e per l’irrogazione della sanzione interdittiva ex art. 248, comma 5-bis del Tuel nei confronti dei sig.ri Spina e Gianfrancesco, nonché all’ordine professionale di appartenenza dei revisori.
Quanto ai componenti della Giunta Silvestri, la Corte conclude che «non emergono dagli atti sufficienti elementi per affermare che non soltanto costoro fossero avveduti della situazione contabile dell’ente, ma che avessero il potere concreto di determinarne un cambiamento».
Lo stesso vale per i membri della Giunta Di Biase, per i quali la Corte aggiunge che «essi dovettero fronteggiare, fin dal momento del loro insediamento, una situazione amministrativa già gravemente compromessa».
Per quanto riguarda nello specifico l’ex sindaco Marco Di Biase e l’ex assessore al bilancio Donato Toma, la Corte spiega che non si può condividere la prospettazione accusatoria poiché «emerge chiaramente da tutte le allegazioni documentali prodotte in giudizio, il ruolo attivamente assunto da costoro al fine di far emergere – e correttamente rappresentare in bilancio – le passività ignorate nei rendiconti antecedenti al loro subentro».

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