Su alcune testate giornalistiche sono stati di recente pubblicati articoli concernenti le dimissioni rassegnate il 21 luglio scorso dal Sindaco di Boiano.
Nei predetti articoli vengono riportate le sue dichiarazioni in merito alle motivazioni che lo avrebbero indotto a dimettersi dalla carica.
In particolare, viene riferito che il medesimo avrebbe, tra l’altro, lasciato intendere che, a fronte delle criticità dell’ente amministrato, sarebbe «stato lasciato solo dalla Prefettura» e che, ove dalla Prefettura stessa «arrivasse un segnale di collaborazione» potrebbe «tornare sui suoi passi».
In relazione a quanto sopra, appare indispensabile un chiarimento che riporti la questione nell’alveo della correttezza sia giuridica che dei rapporti istituzionali.
Nel premettere che la Prefettura, nell’ambito delle sue attribuzioni e dei suoi poteri di intervento, ha sempre assicurato ampia disponibilità a fornire supporto agli enti locali- ovviamente nel rigoroso rispetto dell’autonomia e delle prerogative proprie degli amministratori – va evidenziato che i Sindaci sono chiamati ad esercitare il proprio ruolo con i poteri ai medesimi conferiti dalla legge e non possono pertanto delegare ad altre istituzioni la soluzione di problematiche di loro stretta competenza.
È noto che per il Comune di Boiano è stato deliberato il dissesto finanziario e che tale situazione implica l’avvio di procedure tipizzate dalla legge di cui non può che farsi carico l’amministrazione che lo ha dichiarato, non essendo previsti margini di intervento né diretto né sostitutivo da parte del Prefetto.
Non compete infatti alla Prefettura alcuna ingerenza nella gestione delle risorse umane e finanziarie dell’ente, né nell’adozione degli atti necessari a garantire la continuità amministrativa e l’erogazione dei servizi alla cittadinanza.
Anche la scelta del segretario del Comune è rimessa al Sindaco, trattandosi di un rapporto fiduciario tra l’amministratore e il dirigente, tanto che presso il Comune di Boiano, nel corso del mandato del Sindaco Di Biase, si sono avvicendati numerosi segretari, tutti nominati direttamente da quest’ultimo a seguito di appositi interpelli pubblici.
Nelle sole ipotesi in cui si è verificata l’assenza temporanea o la vacanza dei segretari titolari, la Prefettura, in questo caso legittimata dalla legge ad intervenire, si è attivata, su richiesta del sindaco, per cercare di assicurare, laddove possibile, una sostituzione momentanea.
È infatti di esclusiva attribuzione del capo dell’amministrazione, ove ritenga che ne sussistano i presupposti, porre in essere le procedure finalizzate a interrompere il rapporto fiduciario con il segretario.
Alla luce di tali precisazioni appare pertanto grave e inaccettabile, ove palesata dal sindaco, l’intenzione di subordinare il ritiro delle dimissioni ad una non meglio precisata attività della Prefettura in sostegno dell’Ente.