È il terzo locale a cui il questore di Campobasso ha messo ‘il lucchetto’ in meno di una settimana. A riprova di quanto sia constante l’attività della Polizia di Stato finalizzata ad individuare situazioni di rischio per la cittadinanza e a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Così, il vertice di via Tiberio lo scorso 3 dicembre ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di un altro bar del capoluogo molisano, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.
Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per sette giorni come disposto dal Questore ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato notificato alla titolare dell’esercizio commerciale dal personale della Squadra amministrativa della Questura di Campobasso.
Tale provvedimento si è reso necessario a seguito dei controlli della Squadra amministrativa della Questura che, in più circostanze ha riscontrato la presenza di numerosi pregiudicati tra gli avventori del locale con precedenti di polizia e condanne per vari reati.
Pertanto, il questore, valutate le suindicate e pregresse circostanze e rilevata l’evidente fonte di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, ha decretato la sospensione dell’attività de qua.
Qualche giorno prima altri due locali erano stati chiusi perché frequentati da soggetti con condanne in materia di droga.
L’articolo 100 del Tulps stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.
Si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l’ordine pubblico ed il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo.
Inoltre l’art. 100 del Tulps non ha riguardo alla possibilità più o meno effettiva per il titolare di un pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali ovvero di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, bensì alla obiettiva esigenza di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente in quanto, nella ratio legis, ciò che rileva è l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati i quali, da un lato, sono privati, per qualche tempo, di un luogo di abituale aggregazione, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte.

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