Una sentenza destinata a fare giurisprudenza, una buona notizia per i consumatori, in alcuni casi vittime inconsapevoli di speculazioni e rincari ingiustificati sulle bollette. È quella emessa alcuni giorni fa dal giudice di pace di Campobasso che ha accolto il ricorso di un utente – rappresentato dall’avvocato Rosa Civerra dello Studio Legale Pierluigi – condannando anche al risarcimento danni il gestore di energia.
Questi i fatti: il titolare dell’utenza relativa alla fornitura di energia elettrica per uso domestico riceve dalla società una fattura a conguaglio di circa 1.600 euro.
Decide così di inviare alla società un reclamo nel quale evidenzia che tale ricalcolo non solo era del tutto sproporzionato, ma era basato su consumi totalmente stimati.
Nonostante gli innumerevoli tentativi stragiudiziali, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, la società non fornisce i richiesti conteggi giustificativi della fattura. Addirittura invia una diffida all’incolpevole consumatore con la quale, nel richiedere l’immediato pagamento dell’intera somma, lo intimidisce asserendo che avrebbe sospeso la fornitura di energia elettrica. Una situazione paradossale che ha costretto il consumatore ad adire la competente autorità giudiziaria.
Dopo un accertamento tecnico preventivo e la richiesta da parte del nominato ausiliare del Giudice di una proposta conciliativa tra le parti, la società non ha provveduto a formulare alcuna proposta,
nonostante il riconoscimento dell’errore per la mancata telelettura nella continuità dei consumi di energia elettrica, costringendo il consumatore ad instaurare un ulteriore giudizio.
Con la sentenza n. 162/2023 il Giudice di pace di Campobasso, dottor Carlo Cennamo, nell’evidenziare che la società non ha voluto risolvere bonariamente il conflitto creatosi con il consumatore, utilizzando un minimo di diligenza e correttezza, ha dunque accolto la domanda dell’utente, annullando la fattura oggetto di contestazione e condannando la società al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96, comma III, c.p.c. oltre al rimborso delle spese per la procedura di accertamento tecnico preventivo da corrispondersi in favore dell’attore, nonché al pagamento delle competenze e spese del giudizio in favore del nominato procuratore e difensore.
«Auspico che tale sentenza – il commento dell’avvocato Civerra – sia di stimolo per gli incolpevoli consumatori ai quali vengono notificate fatture e bollette esorbitanti al fine di consentire agli stessi di difendersi e districarsi nella materia complessa della tutela dei loro diritti qualora ritengano che gli stessi siano violati».
In foto l’avvocato Rosa Civerra