Mancanza di un requisito tecnico-professionale presente nel bando di gara del Comune di Campobasso. Questa, in estrema sintesi, la motivazione con cui i giudici del Tribunale amministrativo hanno accolto il ricorso presentato dalla ditta Trotta e annullato l’aggiudicazione dell’appalto emesso in favore della Sati. La sentenza, che è stata notificata ieri sia al Comune di Campobasso, rischia di mettere in discussione il servizio di trasporto pubblico cittadino che, dallo scorso 21 luglio, è gestito dalla Sati dopo circa 40 anni di proroghe concesse alla Seac da Palazzo San Giorgio. L’appalto, della durata di 9 anni e di un importo complessivo di 21 milioni di euro, spetterebbe dunque alla ditta Trotta, arrivata seconda in graduatoria. Al momento il settore avvocatura del Comune sta valutando se impugnare la sentenza, mentre quasi certamente la Sati ricorrerà al Consiglio di Stato. Nel frattempo, però, il servizio continuerà ad essere garantito con gli stessi orari e le medesime corse, come assicurato dall’assessore ai Trasporti di Palazzo San Giorgio Mimmo Maio. Il tutto in attesa delle verifiche dei requisiti in possesso della ditta Trotta a cui il Comune, come imposto dal Tar, dovrà aggiudicare l’appalto.
Nella sentenza i giudici di via San Giovanni hanno evidenziato come «la ricorrente (la Trotta, ndr) si è doluta, tra l’altro, della nullità del contratto di avvalimento presentato dalla Sati al fine di integrare il requisito di partecipazione del Disciplinare, deducendo che tale contratto sarebbe privo di qualsiasi indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
La doglianza – scrivono i giudici – è fondata». Il bando di gara del Comune «ha stabilito tra le condizioni di partecipazione il requisito di ordine tecnico/professionale della “esecuzione, nel migliore anno dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani con una flotta minima di 20 bus”.
Ai fini dell’integrazione del suddetto requisito tecnico professionale la Sati ha deciso di avvalersi dell’ausiliaria società BeeBus s.p.a., presentando tra i documenti di gara il contratto di avvalimento sottoscritto tra loro in data 11 settembre 2023».
Con tale contratto la BeeBus s.p.a. «si è impegnata a fornire all’ausiliata il requisito tecnico professionale richiesto dal bando vincolandosi –puramente e semplicemente – alla “predisposizione di un programma di formazione del personale” in favore della Sati». Per il Tar, però, «non può ritenersi valido il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui la seconda è mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza precisare in alcun modo in che cosa tali risorse materialmente consistano. In particolare, il contratto non offre alcuna specificazione volta a individuare in concreto i termini dell’attività formativa attraverso la quale l’impresa ausiliaria avrebbe dovuto trasferire alla Sati l’esperienza tecnico professionale sottesa al requisito richiesto dal Disciplinare. Il contratto di avvalimento della Sati – concludono i giudici – si conferma pertanto irrimediabilmente indeterminato nel suo contenuto, avendo perciò mancato di determinare anche le concrete modalità attraverso le quali si sarebbe potuto “trasferire” il requisito tecnico professionale richiesto dalla legge di gara».
Dunque il motivo del ricorso della Trotta «risulta fondato, con la conseguenza che l’aggiudicazione gravata risulta illegittima in quanto disposta in favore di una concorrente che andava invece esclusa dalla gara».
Il Tar ha così annullato il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto emesso in favore della Sati, dichiarando «l’ inefficacia del contratto stipulato e ordinando la sostituzione del privato contraente indicato con la ricorrente società Trotta, previ i nuovi controlli di rito».

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