Annullare, in autotutela la deliberazione del Consiglio comunale n.80 del 21 settembre 2023, non accogliere le osservazioni presentate dal consigliere comunale Claudio Falcione in merito alla insussistenza della condizione di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n.4 del d.lgs. n. 267/2000; contestare in via definitiva, la sussistenza della causa di incompatibilità; invitare il consigliere Falcione a rimuovere la causa di incompatibilità contestata entro il termine di dieci giorni e precisare che, qualora il consigliere interessato non provveda alla rimozione della causa di incompatibilità entro il termine di legge, si adotterà il provvedimento di decadenza previsto dall’art. 69, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000.
Questa è la sintesi della proposta di deliberazione che il sindaco Castrataro porterà in Consiglio comunale venerdì pomeriggio per l’ormai noto caso Falcione.
Una proposta di annullamento della precedente deliberazione (che ha sancito la permanenza in aula del consigliere Falcione, oltre ogni pronostico della vigilia) che segue il parere reso dalla Prefettura che nella sintesi accerta la «violazione della disciplina in materia di astensione, con conseguente lesione dell’imparzialità cui, a prescindere dal concretizzarsi o meno di un concreto pregiudizio, la Pubblica Amministrazione deve conformare il proprio agire».
Il parere è stato reso il 20 ottobre e riguarda «la mancata astensione, ai sensi del comma 2 dell’art. 78 TUOEL, del consigliere dal prendere parte alla discussione concernente la contestazione della causa di incompatibilità (di cui all’art 63, comma 1, n. 4 del D. lgs. 267/2000), in ragione di un contenzioso, tuttora pendente presso il Tribunale di Campobasso, tra il medesimo consigliere ed il Comune di Isernia, avente ad oggetto un credito vantato dal consigliere de quo nei confronti dell’Ente. Con la stessa nota – si legge nel parere – viene evidenziato che il predetto non si è astenuto dalla votazione della proposta di contestazione definitiva della sua causa di incompatibilità, in ordine alla quale il relativo voto è risultato determinante per deliberarne la mancata approvazione».
L’Ufficio di Governo chiarisce le normative di riferimento e cioè l’articolo 63, comma 1, n. 4 del TUOEL che dispone che “non può ricoprire la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, … colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente con il Comune o con la Provincia …”».
E chiarisce anche le cause di incompatibilità che hanno la finalità «di impedire che possano concorrere all’ esercizio delle funzioni dei Consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’ente locale o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità».
Nel parere si specifica che «per “lite pendente”, quindi, deve intendersi la pendenza di una controversia giudiziaria e non risulta sufficiente la mera constatazione dell’esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale siano coinvolti, attivamente o passivamente, l’eletto o l’ente ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, onde sussiste l’esigenza di evitare che il conflitto di interessi, che ha
determinato la lite, possa orientare le scelte dell’eletto in pregiudizio per l’Ente o, comunque,
possa ingenerare all’esterno, sospetti a riguardo». La sussistenza della causa di incompatibilità è quindi in ragione «dell’incontestata pendenza di un ricorso davanti al tribunale competente, in ragione di un credito asseritamente vantato dal consigliere in parola nei confronti del comune di Isernia.
In secundis, con riferimento alla portata dell’obbligo di astensione, l’art. 78 comma 2 del TUOEL prevede l’obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione di atti del Consiglio o della Giunta comunale, ove l’amministratore in questione sia portatore di interessi propri o di parenti o affini al quarto grado. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “la regola della astensione del consigliere comunale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui il consigliere, per ragioni obiettive, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale; in tal senso il concetto di “interesse” del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire alla adozione di una delibera. Il dovere di astensione, dunque, ha carattere generale (…). L’obbligo di allontanamento dall’aula ex art. 78, comma 2 del TUOEL, corollario dei principi di trasparenza ed imparzialità cui l’azione amministrativa è ispirata ex art. 97 della Costituzione, sorge per il sol fatto che l’amministratore sia portatore di un interesse personale confliggente con quello istituzionale. In relazione a quanto sopra, nel caso di specie emerge la violazione della disciplina in materia di astensione, con conseguente lesione dell’imparzialità cui, a prescindere dal concretizzarsi o meno di un concreto pregiudizio, la Pubblica Amministrazione deve conformare il proprio agire».