«Ho depositato un’interrogazione parlamentare che mi sta molto a cuore e della quale vi vorrei parlare. Riguarda il caso di Giada, una tredicenne all’epoca dei fatti, che ha subito molestie sessuali da parte del parroco del suo paese, don Marino che di anni ne aveva 55. Molestie che sono state regolarmente denunciate: gli psicologi che avevano seguito Giada nel periodo successivo alla denuncia, hanno osservato che la ragazza, già orfana di padre, nel suo rapporto con il parroco, si trovava in una condizione di “forte soggezione e inferiorità psichica”. Una soggezione che ha contribuito al «conferimento, ingannevole, di normalità ai comportamenti sessualizzati» e ingenerato nella vittima una confusione permanente ed una dipendenza affettiva. Se da una parte, il procedimento a carico di Don Marino per le molestie commesse quando Giada aveva 13 anni, si è concluso in secondo grado con una condanna, per le molestie commesse quando Giada aveva già compiuto i 14 anni, invece, il procedimento è stato archiviato perché, secondo i giudici, la minore sarebbe stata consenziente, e lui stesso è stato visto celebrare messa in abito talare». Per questo ho ritenuto, attraverso quest’atto, di chiedere al Governo se intenda valutare se sussistono i presupposti per adottare iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari coinvolti al fin di capire se ci sono stati gravi errori sui quali può intervenire». Come annunciato nei giorni scorsi su Fanpage.it, la deputata pentastellata Stefania Ascari ha presentato una interrogazione a risposta scritta sul caso di don Marino Genova. «Don Marino, ex parroco di Portocannone, in Molise, è stato condannato dalla corte di appello di Campobasso nel maggio 2019 a 4 anni e 10 mesi di reclusione per aver abusato sessualmente di Giada quando questa aveva 13 anni; gli abusi sessuali sono iniziati nella primavera del 2009 e sono proseguiti sino al mese di luglio 2012; la giovane, nell’aprile 2013 ha denunciato alla procura della Repubblica ed al Vescovo di Termoli i fatti di cui era stata vittima; la Procura della Repubblica di Larino, ritenendo la sussistenza di un consenso ai rapporti sessuali da parte della giovane non ha accertato sotto il profilo psicologico il rapporto con don Marino; secondo l’interrogante, tuttavia, le circostanze avrebbero imposto tale approfondimento: Giada all’epoca dell’inizio dei fatti era solo tredicenne mentre il sacerdote aveva 55 anni ed è orfana di padre da quando aveva tre anni e mezzo; l’amore per la musica l’aveva condotta a frequentare assiduamente la parrocchia di Don Marino, prima come organista e poi come maestra del coro, e nel parroco avrebbe trovato una figura assimilabile a quella paterna; Don Marino è stato sottoposto a due differenti procedimenti: in un primo procedimento è stato condannato, in primo e in secondo grado, esclusivamente per gli abusi commessi fino a quando la minore non aveva compiuto 14 anni per reato di cui all’articolo 609-quater (atti sessuali con minorenne); un secondo procedimento, riguardante i fatti successivi ai 14 anni, si concludeva con la richiesta di archiviazione, presentata nel novembre 2014 e accolta dal Gip nel giugno 2016, in quanto i fatti non sarebbero stati contrassegnati da minaccia o persuasione, «avendo la ragazza semmai subito solo un iniziale stato di soggezione poi tramutatosi in un effettivo innamoramento e un interesse fisico per il sacerdote» mentre il compimento del quattordicesimo anno legittimava il consenso; nel febbraio 2018, in relazione al secondo procedimento, la procura della Repubblica chiedeva la riapertura delle indagini preliminari: sono stati ascoltati medici e psicologi che avevano seguito Giada nel periodo successivo alla denuncia, i quali osservavano che la stessa, nel suo rapporto con Don Marino, si trovava in una condizione di forte soggezione e inferiorità psichica, come ribadito dalla psicologa giuridica che, nella sua consulenza dell’8 aprile 2019, chiarisce come il consenso sia stato costruito attraverso il «conferimento, ingannevole, di normalità ai comportamenti sessualizzati» così ingenerando nella vittima una confusione permanente ed una dipendenza affettiva; ciononostante, il giudice per le indagini preliminari, ritenuta la carenza dell’elemento dell’abuso della condizione di inferiorità psichica, non potendo sostenersi «in maniera chiara ed univoca» la sussistenza di tale condizione, decretava l’archiviazione del suddetto secondo procedimento; tale provvedimento potrebbe valicare la cognizione attribuita in tale fase al giudice, non essendogli conferita la piena valutazione della responsabilità penale dell’indagato ma esclusivamente la superfluità della prosecuzione del procedimento penale: solo se vi è chiara evidenza dell’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale può disporre l’archiviazione mentre, nel dubbio, deve ordinare al pubblico ministero di formulare il capo d’imputazione; il vescovo, Gianfranco De Luca, appena ricevuto notizia dei fatti, ha proceduto alla verifica delle accuse, ha allontanato dalla parrocchia di Portocannone il sacerdote e ha istituito il tribunale ecclesiastico diocesano per svolgere il processo canonico che ha emesso la sentenza di sospensione a divinis fino al pronunciamento definitivo del tribunale italiano, nell’interdizione all’ufficio di parroco e nell’invito a vivere in una casa religiosa; ciononostante, il parroco sarebbe stato visto indossare la tunica bianca sull’altare di una chiesa e, secondo alcuni articoli di stampa, starebbe continuando a celebrare messa; a seguito della denuncia, Giada è stata oggetto di bullismo, insulti, isolamento e tacciata di essere calunniatrice, anche dai suoi stessi compaesani; se il Governo intenda valutare se sussistono i presupposti per adottare iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari coinvolti».