Per il Tar Molise, che nella relazione inaugurale dell’attività 2022, basata sui dati dello scorso anno, ha messo in rilievo l’elevato contenzioso sulla sanità, per voce del suo presidente, Nicola Gaviano, la chiusura del servizio di Emodinamica al San Timoteo, con sempre più turni di inattività e di mancata reperibilità, non mina l’accesso alle cure per patologie tempo-dipendenti. Solo il Consiglio di Stato, prima di Natale, aveva espresso diverso orientamento, ordinando il ripristino del servizio. Giudici di Palazzo Spada a cui sicuramente si ricorrerà anche stavolta. Il Tar Molise, invece, dall’autunno hanno sempre respinto istanze cautelare su ricorsi principali e motivi aggiunti. Impugnative promosse sia da cittadini-amministratori di centrodestra del comune di Termoli, nonché dall’associazione Cuore molisano, per finire con la famiglia di Raffaele Venittelli, deceduto nell’ottobre scorso, e la Casa dei Diritti. La vicenda, cristallizzata col provvedimento ordinatorio dell’Asrem a firma del direttore generale Oreste Florenzano del 31 dicembre scorso, poi ribadita nei contenuti nella relazione di fine gennaio depositata proprio al Tar Molise, è tornata d’attualità due giorni fa, con l’udienza delle due parti. Lo scorso 9 marzo, quand’era in agenda la discussione in Camera di consiglio sui motivi aggiunti della Casa dei Diritti, problemi tecnici legati al collegamento da remoto causarono il rinvio dell’udienza all’udienza di mercoledì 23 marzo. Nel medesimo ruolo presente anche l’altra istanza dei cittadini-amministratori e dell’associazione Cuore molisano. Istanze cautelari respinte. «Riservato alla più appropriata sede del giudizio di merito ogni adeguato approfondimento sulla legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente, nonché sull’effettiva sussistenza dei requisiti di ammissibilità e ritualità dei vari interventi spiegati ad adiuvandum; Ritenuto, quanto al fumus boni juris, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, e impregiudicata ogni valutazione nel merito, che il provvedimento impugnato con motivi aggiunti si presenta correttamente articolato e congruamente motivato sia con riguardo ai suoi presupposti fattuali e giuridici (in apparente coerenza con il d. m. n. 70/2012, nonché con le linee guida internazionali e con le linee guida Agenas), sia in ordine alle concrete ragioni a base dell’attuale rimodulazione del servizio, disposta per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle procedure assunzionali di personale sanitario specialistico occorrenti al ripristino della piena funzionalità del servizio; rilevato, infatti, che le problematiche organizzative illustrate dal provvedimento oggetto di motivi aggiunti, per la loro natura, e a prescindere dalla loro imputabilità, non possono comunque non richiedere un congruo lasso di tempo per la loro risoluzione, e non risultano suscettibili di superamento con un’appropriata pronuncia cautelare di questo Tar, considerato, infine, che non pare possibile ovviare al periculum in mora cui si troverebbe esposta la comunità territoriale alla cui salvaguardia è intesa l’impugnativa assoggettando, in sua vece, altre comunità della stessa Regione al medesimo ipotetico pregiudizio (il corrente P.O.S., nella parte programmante la futura soppressione del servizio avente sede in Isernia, non risulta, invero, essere stato attuato)», questo in relazione alla Casa dei Diritti (Cristina Venittelli). Per il ricorso principale di cittadini-amministratori e Cuore molisano: «Ritenuto che la domanda cautelare non appare suscettibile di positiva delibazione quanto al periculum in mora, atteso che: – l’atto impugnato ha natura solo programmatoria, non possedendo una concreta e immediata efficacia lesiva degli interessi fatti valere dalla parte ricorrente; – nelle more dell’imminente trattazione nel merito dell’impugnativa, per la quale è stata già fissata l’udienza pubblica dell’8.6.2022, un ipotetico accoglimento della domanda cautelare non arrecherebbe ai ricorrenti alcun concreto vantaggio, anche in considerazione dei necessari tempi tecnici per la sua effettiva attuazione; – le problematiche organizzative illustrate dal provvedimento oggetto di motivi aggiunti, difatti, per la loro natura, e a prescindere dalla loro imputabilità, non possono comunque non richiedere un congruo lasso di tempo per la loro risoluzione, e non risultano suscettibili di superamento con un’appropriata pronuncia cautelare di questo Tar.; – per ovviare al periculum in mora cui si troverebbe esposta la comunità territoriale alla cui salvaguardia è intesa l’impugnativa non potrebbe comunque assoggettarsi, in sua vece, altra comunità della stessa Regione al medesimo ipotetico pregiudizio (il corrente Pos, nella parte programmante la futura soppressione del servizio avente sede in Isernia, non risulta, invero, essere stato attuato); Considerato, quanto al fumus boni juris, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, e impregiudicata ogni valutazione nel merito, che il provvedimento impugnato con motivi aggiunti si presenta correttamente articolato e congruamente motivato sia con riguardo ai suoi presupposti fattuali e giuridici (in apparente coerenza con il d. m. n. 70/2012, nonché con le linee guida internazionali e con le linee guida Agenas), sia in ordine alle concrete ragioni a base dell’attuale rimodulazione del servizio, disposta per il periodo di tempo N. 00332/2021 REG.RIC. necessario all’espletamento delle procedure assunzionali di personale sanitario specialistico occorrenti al ripristino della piena funzionalità del servizio; Soggiunto, infine, che la controversia, che non si sottrae agli apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione sanitaria, presenta in ogni caso aspetti di complessità che richiedono un congruo approfondimento nel merito, anche in relazione ai riscontri offerti dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise in adempimento alle richieste istruttorie formulate da questo Tribunale con ordinanza n. 236/2021».

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