Torna al lavoro da oggi la gran parte delle maestranze alla Vibac, una delle azienda più importanti del nucleo industriale di Termoli, ma per un impianto abituato al ciclo continuo, la ripresa – dopo mesi di cassa integrazione e di tensione sindacale, comprese le proteste e i presidi – non sarà indolore. Dichiarato lo stato di crisi aziendale e non si opererà nel weekend, quindi meno turni, rotazione del personale e stipendi rivisti al ribasso. Questo è stato messo a verbale lo scorso primo luglio, alla Regione Molise. «Perdurando la situazione di crisi aziendale, avendo fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni Ordinaria per un periodo rilevante pari a 26 settimane, la proprietà ritiene necessario un intervento strutturale volto a rimuovere quegli squilibri di natura produttiva e gestionale che giustifica la richiesta del trattamento di Cigs ai sensi di legge. La società dichiara l’impraticabilità del ricorso alla Cigs per contratto di solidarietà in quanto strumento non risulterebbe non rispondente alle esigenze di realizzazione del piano di risanamento. Per la realizzazione del piano ex art. 21 comma 3 del d.lgs. 148/2015 la Società dovrà operare una sospensione e riduzione delle attività che determineranno, presumibilmente, una riduzione dell’orario di lavoro nei 12 mesi previsti per la realizzazione del programma che non supererà l’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, calcolate con riferimento al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale; il numero dei lavoratori interessati della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sarà di massimo 146 unità a rotazione tra mansioni fungibili, quali, ad esempio, quelle nell’ambito dei lavoratori addetti alle linee di spalmatura, oppure quelle nell’ambito dei lavoratori addetti alla linea impregnatrice, oppure quelle nell’ambito dei lavoratori addetti al reparto taglio; Tanto evidenziato in termini procedurali, si rappresenta altresì che l’iniziativa è stata preceduta da un ampio e articolato confronto in sede sindacale che, progressivamente sviluppato relativamente alla situazione aziendale, si è concluso con la decisione di ricorrere al trattamento di Cigs, conseguente ad evento improvviso (sviluppi negativi della guerra in Ucraina)». Nel corso del confronto, la Vibac ha svolto un’ampia esposizione in ordine alla situazione aziendale attuale, come evolutasi rispetto al precedente periodo, dichiarando che, in considerazione dell’attuale situazione aziendale, non è possibile far ricorso al contratto di solidarietà. Le parti sociali hanno ribadito l’estrema gravità della situazione aziendale collegata all’attuale situazione di crisi del settore e pertanto chiedono alla società l’intervento della Cassa integrazione straordinaria al fine di garantire il sostegno al reddito dei lavoratori e favorire il processo di ripresa aziendale. Alla luce, dunque, del quadro aziendale dettagliatamente riportato, nell’ambito del programma di crisi aziendale esposto, contenente il piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale derivanti da condizionamenti esterni ha indicato gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale; le parti si accordano a richiedere l’intervento delle integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale (ai sensi dell’Art. 24 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148) in favore di massimo 146 unità lavorative, a rotazione tra mansioni fungibili, quali, ad
esempio, quelle nell’ambito dei lavoratori addetti alle linee di spalmatura, oppure quelle nell’ambito dei lavoratori addetti alla linea impregnatrice, oppure quelle nell’ambito dei lavoratori addetti al reparto taglio, che, a decorrere dall’11 luglio saranno collocate in Cigs per un periodo massimo pari a mesi 12. La società procederà all’anticipo delle somme delle integrazioni salariali in favore dei lavoratori. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver positivamente esperito ed esaurito la procedura di consultazione prevista dall’art. 24 del decreto legislativo n. 148/2015».