Come avrebbe potuto cambiare il volto della città di Termoli, almeno nel suo centro storico, tra porto, lungomare Nord e piazza Sant’Antonio e come non è avvenuto. Ci riferiamo al progetto di riqualificazione che tutti conoscono come “Tunnel”. Era la programmazione simbolo dell’amministrazione Sbrocca, ammarata a due giorni dal ballottaggio dalla sentenza del Tar Molise, che si mise di traverso a causa di assenza di alcuni documenti riferiti al project financing di carattere ambientale, come Vas e Via, accogliendo il ricorso promosso dal comitato “No Tunnel”, sorto proprio contro questa opera. Ebbene, ieri il Consiglio di Stato ha ribaltato i termini della contesa, seppur dopo quasi 4 anni e con un’amministrazione di segno opposto che dopo aver preso le redini di via Sannitica ha scelto di non costituirsi in giudizio, mentre la Giunta uscente aveva deliberato alla vigilia del ballottaggio di ricorrere in appello. Ma quel che è ancora più clamoroso, non è l’accoglimento dell’istanza promossa dal privato che si era aggiudicato l’affidamento, ossia la ditta De Francesco Costruzioni srl, quanto il motivo, ossia che il comitato “No Tunnel” non aveva legittimazione ad agire. Il Tar accolse il ricorso introduttivo del giudizio, avente ad oggetto la domanda di annullamento degli atti relativi alla realizzazione dell’intervento urbanistico in finanza di progetto noto come “Tunnel di Termoli” (relativo alla realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto cittadino e il lungomare Nord Cristoforo Colombo, con parcheggio multipiano interrato, recupero funzionale di ulteriore parcheggio multipiano, riqualificazione del centro cittadino e sviluppo di servizi per la mobilità leggera), mentre ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, aventi ad oggetto la domanda di annullamento della aggiudicazione definitiva dei lavori alla società De Francesco Costruzioni s.r.l., sulla base della considerazione che il provvedimento di aggiudicazione dei lavori scaturiva da un procedimento amministrativo parallelo, ma autonomo rispetto al procedimento urbanistico e nei confronti del provvedimento di aggiudicazione non erano state dedotte specifiche censure (se non quelle derivanti dalle irregolarità asseritamente commesse nella procedura di variante urbanistica). Nel merito, il giudice di primo grado ha accolto sia il motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 152/2006, in merito alla variante al vigente Piano regolatore, in quanto non sottoposta al procedimento di Vas, sia il secondo motivo relativo alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, co. 5 e 12 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto alcune parti rilevanti del progetto predisposto dalla Amministrazione comunale non sono state sottoposte alla verifica di assoggettabilità a Via. Due i motivi dell’appello, il primo in relazione alla mancata declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado, per tardività. Sostiene infatti la parte appellante che, in accoglimento dell’eccezione sollevata nel giudizio di primo grado, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, per tardività. Per il ricorrente la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione carente e contraddittoria. Con il secondo motivo di appello, la società appellante, rileva in relazione al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti; travisamento presupposti di fatto; carenza di motivazione. La ditta De Francesco duole del fatto che il giudice di prime cure abbia riconosciuto la legittimazione ad agire al Comitato Termoli No Tunnel, in relazione alle finalità perseguite dal Comitato (desumibili dall’atto costitutivo e dallo Statuto) e in relazione alla sua partecipazione al procedimento amministrativo che ha portato alla adozione degli atti gravati.La società appellante evidenzia che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare sia il numero di appartenenti al Comitato e, di conseguenza, la sua effettiva rappresentatività sul territorio, sia il fatto che il Comitato è stato costituito esclusivamente al fine di contrastare la realizzazione dell’opera de qua e non per la generale tutela del paesaggio del Comune di Termoli. Nel caso di specie, il Comitato spontaneo No Tunnel non avrebbe dimostrato di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per poter agire in giudizio.
A sostegno di quanto dedotto, fa rilevare che il Comitato annovera solamente 9 membri, su oltre 33.000 cittadini del Comune di Termoli.
Il Tar Molise avrebbe omesso di valutare che il Comitato è stato costituito nel 2016 al solo scopo di contestare gli atti del procedimento amministrativo diretto all’approvazione dell’opera nel suo complesso, non per tutelare in linea generale il paesaggio del Comune di Termoli.
Si è costituito in giudizio il Comitato No Tunnel, depositando copiosa documentazione (tra cui la visura camerale della società appellante dalla quale risulta la presentazione di istanza di concordato preventivo, in relazione a difficoltà economiche della società).
Si è costituita in giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, evidenziando che l’atto di appello si fonda su profili di rito e che nella sentenza impugnata non sono state scrutinate le censure concernenti la deliberazione del Consiglio dei Ministri di accoglimento parziale dell’opposizione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e che dette censure non sono state riproposte in appello, ha chiesto quindi la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Preliminarmente, deve essere esaminata la richiesta di estromissione dal giudizio, formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La richiesta è fondata. Ancorché il ricorso di primo grado ha avuto ad oggetto anche la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 (di accoglimento parziale dell’opposizione del Mibact.
E’ stata contestata dal ricorrente la legittimazione ad agire del Comitato No Tunnel. Le censure sono fondate. Ancorché la legittimazione ad agire delle Associazioni ambientaliste non può essere limitata alle sole ipotesi normativamente previste, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il riconoscimento della legittimazione ad agire alle predette Associazioni ambientaliste anche al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore non possa condurre all’incontrollato proliferare di azioni popolari, non ammesse dall’ordinamento giuridico, se non in via del tutto eccezionale. Per agire debbono concorrere le seguenti condizioni: deve sussistere una previsione statutaria del Comitato o della Associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’Ente; il Comitato o l’Associazione deve dimostrare di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l’attività di tutela degli interessi collettivi; il Comitato o la Associazione devono dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere stati costituiti al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti. Alla luce di questo il Comitato No Tunnel risulta privo di legittimazione ad agire. Dall’esame dell’atto costitutivo del predetto Comitato del 16 febbraio 2016 risulta che la sua costituzione è giustificata esclusivamente dalla dichiarata finalità di contrastare la realizzazione del tunnel di cui sopra, in quanto esso avrebbe comportato una “profonda alterazione dell’assetto del territorio senza previa consultazione della cittadinanza tramite lo strumento referendario di cui è dotata”; la costituzione del Comitato No Tunnel appare principalmente preordinata (come, del resto, risulta anche dalla sua denominazione) al dichiarato scopo di contestare la legittimità degli atti amministrativi finalizzati alla realizzazione del tunnel. Oltre a ciò, nella sua compagine originaria (al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio), il Comitato No Tunnel era composto di soli 9 (nove) cittadini del Comune di Termoli; ne consegue che esso deve considerarsi privo sia del requisito della adeguata rappresentatività della Comunità locale sia del collegamento stabile con il territorio. Il fatto che il Comitato No Tunnel abbia partecipato alla fase procedimentale che ha preceduto l’adozione dei provvedimenti avversati non è elemento sufficiente a riconoscere ad esso anche legittimazione processuale. Ora toccherà alla ditta De Francesco scegliere cosa fare, se chiedere di realizzare l’opera o dirigersi verso una diversa intesa.