Si conclude con una assoluzione, dinanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, la vicenda che vide la Procura della magistratura contabile contestare le indennità di carica ricevute dall’allora presidente facente funzioni del Cosib, Francesco Cammilleri, quand’era ancora sindaco di Campomarino. Alla fine del febbraio scorso, la procura regionale ha convenuto in giudizio Francesco Cammilleri, Anna Rubino e Stefania Calabretta per condannarli al pagamento in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno dell’importo complessivo di euro 20.572,68, di cui il Cammilleri per l’importo di euro 10.286,34 mentre la Rubino e la Calabretta per euro 5.143,17 ciascuna, salva diversa valutazione rimessa al collegio, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato. Il pregiudizio erariale era relativo a compensi erogati dal Cosib in favore di Cammilleri per avervi ricoperto cariche in ragione della qualità di sindaco del Comune di Campomarino nel periodo da dicembre 2018 a giugno 2019 (per le somme erogate nel periodo precedente è stata accolta l’eccezione di prescrizione avanzata dai presunti responsabili in sede invito a dedurre, con adozione di un atto di archiviazione parziale). Ciò in ritenuta violazione dell’art. 5, comma 7, del d.l. n. 78/2010 il quale stabilisce che “Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”. Camilleri ha chiesto il rito abbreviato. La Procura è stata mossa da un esposto acquisito il 25 settembre 2023 confermato dagli esiti di precipua indagine condotta dalla Guardia di finanza, su delega della procura medesima. Tuttavia, per la Corte molisana, stante la natura del Consorzio, nessun addebito potrebbe essere mosso ai tre posti in giudizio contabile, restando inesigibile qualsiasi comportamento alternativo rispetto a quello concretamente posto in essere in applicazione di una norma regionale, non impugnata e successiva rispetto a quella vincolistica statale. Riguardo sia alla natura giuridica del Cosib, sia, soprattutto, alla vigenza della legge regionale n. 8 del 2004, il collegio non ritiene sussistenti gli estremi dell’illecito amministrativo-contabile contestato per assenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, con assoluzione dalla domanda attorea e liquidazione in favore delle convenute degli oneri di difesa come da dispositivo.

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