Il fermo biologico obbliga ogni anno le varie flottiglie a restare a terra, ma gli indennizzi, se va bene, arrivano con 3 anni di ritardo. Anche in questo 2025 non ancora viene pagata la somma relativa al 2022, ma già si conosce il periodo che impedirà di uscire in mare nella prossima estate. Indennizzi che dovrebbero essere pagati in questi giorni, almeno secondo le informazioni in possesso delle associazioni di categoria, intanto, è stato pubblicato il decreto sul prossimo stop obbligatorio, nell’estate 2025. «Per l’anno 2025, per le unità da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi indicati nella sottostante tabella ed autorizzate in licenza all’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca, per i periodi consecutivi. Per il compartimento che va da San Benedetto del Tronto a Bari (che riguarda la marineria di Termoli), periodo indicato dal 16 agosto al 29 settembre. «Entro il giorno di inizio del periodo d’interruzione temporanea obbligatoria continuativa, l’armatore interessato provvede a consegnare all’Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l’interruzione i pertinenti documenti di bordo, compreso, ove previsto, il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del carburante. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca interessate dalle presenti disposizioni, ovvero apposizione di sigilli da parte dell’Autorità marittima, quest’ultima, durante il periodo d’interruzione temporanea obbligatoria, può autorizzare l’unità interessata al viaggio di trasferimento temporaneo in altro porto, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza». Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle unità operanti nelle GSA 17 e 18, abilitate all’uso dell’attrezzo “sfogliara rapido (TBB)”, provvedono a comunicare alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e all’ufficio marittimo di base operativa la scelta per l’anno 2025 dell’utilizzo esclusivo dell’attrezzo “sfogliara rapido (TBB)” utilizzando il modello allegato 1 del presente decreto. La comunicazione alla Direzione Generale dovrà avvenire esclusivamente (pena irricevibilità) a mezzo pec all’indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “comunicazione scelta TBB”. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo – Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo – Aristeus antennatus), provvedono a comunicare, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e all’ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l’anno 2025 di svolgere in via esclusiva l’attività di pesca dei gamberi di profondità. La comunicazione alla Direzione Generale dovrà avvenire esclusivamente (pena irricevibilità) a mezzo pec all’indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
“comunicazione pesca gamberi di profondità”. Durante i periodi di interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui all’articolo 1, è fatto divieto, entro le 12 miglia, di esercitare l’attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque e nei porti del Compartimento Marittimo in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri Compartimenti Marittimi (ove abilitate agli attrezzi interessati). Fermo restando quanto previsto al comma 1, le unità da pesca che operano in Compartimenti Marittimi diversi da quello d’iscrizione, possono effettuare l’interruzione temporanea obbligatoria nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione formale dell’armatore all’ufficio di iscrizione della nave, entro i due giorni precedenti l’interruzione. Le medesime unità possono, altresì, svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base, ottemperando alle disposizioni impartite dall’Autorità marittima per il transito nell’areale soggetto al periodo d’interruzione. Le unità abilitate, in licenza, all’utilizzo di altri sistemi e/o attrezzi, diversi dallo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo, possono optare per la continuazione dell’attività, nel periodo di interruzione obbligatoria, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità marittima. A tal fine l’armatore interessato deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l’inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all’Autorità Marittima del porto base. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca, lo svolgimento, durante i periodi di interruzione disciplinati dal presente decreto, di ulteriori attività diverse da quelle espressamente indicate, purché debitamente autorizzate e conformi alla pertinente normativa nazionale e sovranazionale, è utile ai fini del conteggio complessivo dei periodi di interruzione. Al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di pesca nelle giornate di sabato e domenica è richiesta la sottoscrizione di accordi nazionali fra le organizzazioni cooperative, datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dandone comunicazione scritta all’Ufficio marittimo di iscrizione e/o di operatività dell’unità da pesca al fine di permettere alle Autorità marittime di effettuare i competenti controlli. Per i marittimi imbarcati a bordo delle unità che effettuano i periodi d’interruzione temporanea di attraverso specifico provvedimento del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è attivata la “misura sociale a sostegno del reddito” o altre misure di sostegno al reddito equipollenti.