Dal 2008, una parte del territorio costiero termolese, appartenente a privati, è stata occupata dall’Amministrazione comunale di Termoli, che qualche anno più tardi vi ha realizzato l’area camper. In merito, i privati Daniela Battista, Giuseppe Battista e Fabio Raffaele Rossi, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Luisa Di Nucci, hanno promosso un ricorso, coinvolgendo anche Regione Molise, Capitaneria di Porto di Termoli e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per il risarcimento dei danni, ex art. 30 cod. proc. amm., derivanti dall’occupazione illegittima dei terreni siti in Termoli, Contrada Marinelle, e per la restituzione, previa riduzione in pristino, dei medesimi.
Con il ricorso introduttivo hanno agito nei confronti delle Amministrazioni convenute per ottenere la condanna di queste ultime: a) alla restituzione in loro favore, previa riduzione in pristino, dei predetti terreni, illegittimamente occupati; b) al risarcimento del danno «per il periodo di occupazione, ossia dal maggio 2008 fino alla effettiva restituzione dei terreni ai legittimi proprietari, al pagamento di una somma non inferiore al 5% annuo sul valore determinato ai sensi dello stesso comma, oltre a quella – a titolo di ulteriore danno per la mancata utilizzazione anche del lotto residuo».
In relazione alla lamentata occupazione abusiva dei terreni di loro proprietà da parte delle Amministrazioni intimate, avevano già promosso giudizio civile dinanzi al Tribunale ordinario di Campobasso, «per vedere accertata la natura privata dei terreni di loro proprietà e, conseguentemente, la loro permanente titolarità sugli stessi, con la contestazione della pretesa natura demaniale; ed ottenerne, solo in conseguenza del pregiudiziale accertamento, innanzitutto la restituzione, nonché il risarcimento, in relazione e per tutto il tempo della abusiva occupazione».
Il Tribunale di Campobasso aveva però dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sottolineando, quanto alla domanda restitutoria e risarcitoria azionata in giudizio, «che l’azione posta a fondamento dagli attori deve far ritenere sussistente un’ipotesi di occupazione acquisitiva», sicché «la controversia va devoluta alla cognizione esclusiva del G.A. ex L. 205/2000 e art. 53 DPR 327/2001».
Nel giudizio di secondo grado, la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 127 dell’8.4.2021, aveva: accolto, in parte, l’appello promosso dai ricorrenti, e quindi dichiarato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che i terreni appartenenti ai ricorrenti, oggetto di occupazione illegittima, «non appartengono al demanio marittimo dello Stato»; confermato, per contro, la sentenza impugnata «nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellanti».
Da qui la proposizione delle correnti domande risarcitoria e restitutoria dinanzi a questo TAR, con il ricorso in epigrafe, con il quale i ricorrenti hanno allegato che «proprio in osservanza della pronuncia sulla giurisdizione, riconfermata dalla Corte d’appello di Campobasso, sorge l’interesse dei ricorrenti a rivolgersi all’adito TAR, per proporre la domanda di restituzione dei terreni occupati, nonché quella di risarcimento del danno per il periodo di occupazione abusiva, dal suo inizio fino alla data di restituzione, visto che tali terreni sono stati riconosciuti finalmente di proprietà dei ricorrenti, con la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 127 dell’8.4.2021, che ne ha escluso – in modo oramai definitivo – la demanialità accampata dalle Amministrazioni convenute».
In vista della prima udienza pubblica, fissata per il 2.4.2025, il Comune di Termoli ha depositato un’ulteriore memoria difensiva, insistendo sulle proprie tesi, mentre i ricorrenti hanno depositato copia dell’ordinanza n. 6154/2025 della I Sezione civile della Corte di Cassazione che, pronunciando sul ricorso proposto da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Capitaneria di Porto di Termoli e Regione Molise, (anche) contro il capo della già citata sentenza d’appello che aveva escluso la natura demaniale dei beni occupati dall’Amministrazione, ha statuito che «la Corte distrettuale ha accertato in fatto la natura privata e non demaniale dei fondi, di cui non si è mai determinata la trasformazione in demanio marittimo. La censura pertanto è inammissibile in quanto finalizzata a richiedere una diversa valutazione dell’insieme del materiale probatorio esaminato dal giudice del merito».
Alla luce delle considerazioni esposte, il Collegio è dell’avviso, quindi, che la suddetta delibera non rechi neppure implicitamente una dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate dall’intervento, secondo il meccanismo di cui all’art. 12, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, richiamato dalla sentenza della Corte di Appello di Campobasso; da qui la conseguenza che la successiva materiale occupazione, su incarico dell’Amministrazione, dei terreni degli odierni ricorrenti debba ritenersi essere intervenuta, e proseguita nel tempo, in assenza di un comportamento ascrivibile, neppure mediatamente, all’esercizio di un potere autoritativo.
La detta occupazione, in altri termini, è avvenuta in assenza di un atto autoritativo, ossia in forza di un mero comportamento materiale, non collegato, cioè, all’esercizio, pur se illegittimo, del relativo potere. Sicché la presente domanda restitutoria/risarcitoria scaturente da siffatta occupazione deve ascriversi alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 6863/2020; nei medesimi termini cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 18272/2019: «Nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le ipotesi residuali in cui l’Amministrazione abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione usurpativa (nei quali manca la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione di un fondo) oppure i casi di sconfinamento (che ricorre qualora la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all’esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere».
Per quanto esposto, il Tribunale ritiene dunque, in definitiva, che la controversia sottopostagli appartenga, nel suo complesso, all’ambito proprio della giurisdizione del giudice ordinario. Occorre pertanto sollevare conflitto negativo di giurisdizione rispetto alle citate sentenze n. 605/2016 del Tribunale civile di Campobasso e n. 127/2021 della Corte d’Appello di Campobasso, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., e dell’art. 59, comma 3, L. n. 69/2009.
La pronuncia va pertanto trasmessa alla Corte di Cassazione affinché risolva, a Sezioni Unite, il denunciato conflitto di giurisdizione, con conseguente sospensione del presente giudizio.