I risultati delle elezioni amministrative a Trivento, che hanno visto imporsi Luigi Pavone e la sua squadra, finiscono davanti ai giudici amministrativi. È stato infatti depositato al Tar il ricorso, curato dagli avvocati Michele Coromano e Guglielmo Pettograsso, che punta ad annullare le elezioni e tornare alle urne. A firmarlo il cittadino elettore e già consigliere comunale Lodovico Stinziani, per conto della lista sconfitta guidata dall’ex sindaco Pasquale Corallo.
In particolare, il ricorrente contesta l’illegittima ammissione della lista “Futuro Trivento” avvenuta ad opera della II Sottocommisione elettorale circondariale di Campobasso.
Le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, nella persona di Luigi Pavone e quelle dei singoli consiglieri, depositate dalla lista “Futuro Trivento”, redatte ed autenticate tutte in data 09.05.2024 non contenevano la dichiarazione di assenza di situazioni di incandidabilità stabilite dagli articoli 143 comma 11 e 248 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000.
«Tale dichiarazione – si legge nel ricorso – doveva essere resa entro il termine di presentazione delle liste ed, attenendo a cause di incandidabilità, la sua assenza, doveva comportare la esclusione della lista dalla competizione elettorale».
Secondo il ricorrente «è mancato un requisito essenziale della dichiarazione che non poteva essere integrato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, pena la violazione della “par condicio” elettorale; dunque, la Sottocommissione doveva procedere all’esclusione essendole inibito anche l’eventuale potere di soccorso, ammesso – per pacifica giurisprudenza – per sanare mere irregolarità e non già per integrare dichiarazioni carenti dei requisiti essenziali previsti dalla legge.
Conclusivamente sul punto, le carenze peraltro effettivamente riscontrate dalla II Sottocommissione elettorale con la nota pec del 12.05.2024 inviata al signor Quici quale delegato della lista n. 1 “Futuro Trivento”, si riferiscono a documenti ed informazioni indispensabili al fine della presentazione delle liste e del corretto svolgimento delle operazioni elettorali. E’ opportuno evidenziare che con detta nota la Sottocommissione si è limitata a comunicare al delegato della lista “Futuro Trivento” una sostanziale insanabile carenza di un requisito per l’ammissione della candidatura e non già ha attivato alcun soccorso istruttorio.
La mancanza di espressa attivazione del soccorso istruttorio elettorale – potere discrezionale della Sottocommissione – impedisce ai candidati di lista di presentare qualsivoglia chiarimento e tantomeno documentazione prodotta ex novo.
Invece, il delegato di lista alle ore 13.11 del 12.05.2024 depositava presso la II Sottocommissione elettorale circondariale di Campobasso 13 nuove dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, tutte recanti data 12.05.2024 (dunque tardive rispetto al termine delle ore 12.00 del 11.05.2024) e comprensive delle dichiarazioni originariamente mancanti relative alle cause di incandidabilità. L’attività di sanatoria a posteriori della documentazione mancante è illegittima e inammissibile da qualsiasi punto di vista la si osservi».
Dunque il ricorrente chiede «di annullare i provvedimenti impugnati e, conseguentemente, le operazioni elettorali, unitamente al verbale di proclamazione degli eletti e alla deliberazione consiliare di convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, disponendo, per l’effetto, il rinnovo delle suddette operazioni elettorali».