Con sentenza emessa ieri, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar Molise: a Monteroduni si dovrà tornare al voto.
Respinto infatti il ricorso del primo cittadino Custode Russo che si era appellato contro la decisione del Tribunale amministrativo regionale. Annullate dunque, di fatto, le elezioni che si sono tenuto l’anno scorso. Il sindaco era stato rieletto per un solo voto: 696 lui, 695 Nicola Altobelli.
Il caos era scaturito dalla discrepanza tra la corrispondenza del numero dei votanti e le schede effettivamente scrutinate, in particolare con riferimento alla sezione elettorale numero 2.
Adesso si attende la nomina di un commissario da parte della Prefettura di Isernia che traghetterà il Comune fino a nuove elezioni. La speranza è che Monteroduni riesca ad essere inserito nella lista degli enti chiamati al voto il 20 e 21 settembre, altrimenti il commissariamento potrebbe durare almeno fino alla primavera 2021 (che è l’ipotesi più probabile).
Il sindaco, ormai ex, ha già annunciato che non si ricandiderà. «Ho già dato. Attendo comunque di leggere con attenzione la sentenza».
Un voto di scarto. Uno, così come la discrepanza tra voti espressi e voti riportati a verbale. Come ricordato dai giudici di ultima istanza, «i ricorrenti hanno formulato due ordini di censure, relativi, il primo, alla dedotta non corrispondenza nella Sezione numero 2 tra numero dei votanti (526) e numero dei voti espressi (527), e, l’altro, all’illegittima ammissione di due elettori al cosìddetto voto assistito».
Lo scorso novembre, il Tar Molise, in seguito al ricorso patrocinato dagli avvocati Pino Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, aveva «giudicato fondato il primo motivo di censura, riguardante lo scostamento, nella sezione 2, tra il numero degli elettori votanti e quello delle schede scrutinate: scostamento non configurabile, come sostenuto dai controinteressati, quale mero errore materiale. Il Tribunale ha altresì rilevato, a riprova dell’irregolarità delle operazioni elettorali, la difformità tra il numero delle schede trasmesse dalla Prefettura per la sezione 2 (850) ed il numero delle schede riconsegnate alla Prefettura in esito alle operazione stesse».
Custode Russo aveva provato già a difendersi al Tar sostenendo che «la prova dell’errore di compilazione risiederebbe nel mancato conteggio della cittadina straniera, elettrice nel Comune di Monteroduni (…), la quale – ove correttamente computata – porterebbe il numero degli elettori votanti nella sezione 2 a 527 e, quindi, allo stesso numero delle schede scrutinate». Poi, Russo aveva palesato anche un altro giallo, relativo ad altra elettrice.
Sia come sia, il ricorso è stato deciso a seguito della “verificazione” disposta dai giudici ed eseguita dalla Prefettura che ha certificato come «il numero delle schede scrutinate nella sezione elettorale 2 (527) non coincide con quello dei votanti nella sezione stessa, che in base alla documentazione in atti è – e resta – pari a 526».
In altre parole, «nel caso di specie la mancata corrispondenza tra elettori votanti e schede scrutinate, confermata dall’istruttoria svolta, non costituisce mera irregolarità formale, ma, inficia insanabilmente le operazioni di voto, in quanto: 1) incide direttamente sull’affidabilità del risultato finale; 2) impedisce l’accertamento della regolarità delle operazioni; ciò tanto più che, in relazione alla discrasia riscontrata, è pacifico l’adempimento, da parte dei ricorrenti in primo grado, della cosìddetta prova di resistenza».