Il Tar Molise ha annullato il provvedimento del dirigente scolastico del liceo classico di Larino, il quale aveva riammesso due alunni all’insegnamento della religione cattolica, dopo averli precedentemente esonerati. L’annullamento dell’esonero era stato motivato sul presupposto che l’insegnamento di religione, attenendo alla sfera culturale, non sarebbe una catechesi ma un insegnamento scolastico e che la richiesta di esonero era stata presentata in ritardo rispetto ai tempi previsti per legge. Nel ricorso al Tar presentato dai genitori dei due alunni, gli avvocati Michele Franchella, Michele Coromano e Marcella Ceniccola hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento, per violazione di fondamentali principi costituzionali, nonché per violazione della normativa in materia. Il tribunale amministrativo ha riconosciuto questa illegittimità, ribadendo che la frequenza dell’ora di religione ha carattere facoltativo per gli studenti – coinvolgendo diritti assoluti di libertà costituzionalmente tutelati – e che il consenso con il quale esse vengono esercitate non ha carattere obbligatorio e vincolante. In definitiva, i giudici amministrativi hanno sancito che la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica può essere effettuata e modificata in qualsiasi momento dell’anno scolastico, stante la necessità di tutelare fondamentali diritti costituzionali.

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