Sentenza a dir poco innovativa quella del Tribunale di Campobasso, in materia di risarcimento danni, che dà ragione alla proprietaria di un chiwawa, indennizzato per le cure veterinarie che ha dovuto affrontare per via di una patologia non segnalata al momento dell’acquisto. Accogliendo la tesi sostenuta dall’avvocato Vincenzo Iacovino, difensore della proprietaria del cane, il giudice Margherita Cardona Albini, ha ritenuto applicabili i principi civilistici per cui il venditore ha l’obbligo di consegnare al compratore un ‘‘bene conforme’ a quello richiesto con le caratteristiche funzionali del caso, con l’obbligo di sostituzione del ‘‘bene difettoso’ e di risarcimento dei danni provocati. La proprietaria del chiwawa, non avendo interesse a sostituire l’animale per ragioni affettive, ha chiesto e ottenuto la riduzione del prezzo in misura proporzionale alla menomazione riscontrata, oltre al risarcimento danni per le cure veterinarie che ha dovuto affrontare l’animale. La patologia di cui soffriva comporta una serie di ricadute sulla possibilità di riproduzione e implica il rischio di trasmettere la stessa malattia ai cuccioli maschi. “Il giudice inoltre – ha detto l’avvocato Iacovino – ha ritenuto responsabile l’allevatore che a sua volta aveva fornito l’animale al venditore, condannandolo a risarcire la somma riconosciuta alla cliente a titolo risarcitorio”.

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