Alle elezioni di oggi e domani i cittadini sono chiamati a eleggere il presidente e 20 consiglieri regionali.
La competizione è regolata da una legge elettorale varata nel 2017 dall’allora governo regionale di centrosinistra, ma modificata poi dal governo uscente di centrodestra nell’ultima legislatura (abrogazione dell’incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere, la cosiddetta surroga, e innalzamento dal 3 al 5% della soglia di sbarramento per le liste in coalizione).
Ecco come si vota. Per la carica di consigliere l’elettore può esprimere, nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o il nome e il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, una donna e un uomo o viceversa, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Ciascun elettore può, a scelta, votare con modalità diverse.
Prima ipotesi: si può votare solo per un candidato alla carica di presidente tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista singola oppure a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza.
Seconda ipotesi: si può votare per un candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno su una delle liste.
Terza ipotesi: si può votare a favore solo di una lista. In questo caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente ad essa collegato.
Queste le altre regole rilevanti. Il voto espresso mediante preferenza a uno o due candidati di una lista senza tracciare alcun segno sul simbolo della stessa lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore del partito oltre che in favore del candidato presidente collegato.
Se si vota per più liste collegate allo stesso candidato governatore il voto è attribuito solo a quest’ultimo.
Non è ammesso il cosiddetto “disgiunto”: il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo.