La Corte Costituzionale ha bocciato gli articoli 12 (comma 1) e 34 (comma 1) della Finanziaria regionale 2013 varata il 17 gennaio dello scorso anno, ultimo bilancio firmato dalla giunta di centrodestra di Michele Iorio. Si tratta di articoli che erano stati impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri perché ritenuti in contrasto con la Costituzione. Nel dettaglio, l’articolo 12 “autorizza transitoriamente gli enti a procedere alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale con le modalità indicate nelle leggi istitutive”. È stato dichiarato incostituzionale perché nel comma in questione “prevede, quale limite per le assunzioni, la sola dotazione organica degli enti, senza fare riferimento ai limiti di spesa previsti per le nuove assunzioni contenuti nella normativa nazionale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni”.
Il comma del secondo articolo del quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale riguarda invece la decadenza del direttore dell’Asrem alla scadenza della legislatura regionale (“Disposizioni concernenti nomine effettuate da organi regionali”, nella parte in cui prevede che “al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal presidente della Giunta, dalla Giunta e dal Consiglio regionale”).
“Tale disposizione, nella parte in cui si applica anche alle nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale – è la tesi accolta dalla Corte Costituzionale – contrasta, da un lato, con la normativa statale in materia di incarichi dei direttori generali e, dall’altro, con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione”. La legge in materia infatti stabilisce: “Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice civile”.
Nei mesi scorsi la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità di parte del bilancio consuntivo 2011 e poi di sette articoli del bilancio di competenza e di cassa per il 2013, atti della precedente amministrazione.

 

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