Al fine di prevenire allagamenti sul territorio comunale e a tutela della sicurezza pubblica il sindaco Antonio Lombardi ha emanato un’ordinanza che obbliga i proprietari di terreni agricoli alla manutenzione degli alvei di tutti i fossati, scoli, fosse e collettori mediante la rimozione di detriti o altro materiale che impedisca il normale deflusso dell’acqua. «A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, fondi rustici, sia rurali che urbani, presenti sul territorio comunale ed in particolare di quelli limitrofi alla rete viaria pubblica e/o di uso pubblico ordina – è scritto nell’atto adottato dal sindaco – di procedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente, agli interventi e all’attuazione degli accorgimenti di seguito elencati: a) La manutenzione degli alvei di tutti i fossati, scoli, fossette e collettori del reticolo idraulico secondario minore, mediante rimozione di ogni detrito o materiale, compresa la vegetazione infestante, provvedendo al ripristino della sezione idraulica originaria, all’adeguamento delle pendenze ed alla rimozione di ogni eventuale ostacolo al normale deflusso delle acque, convogliandole nelle opere di presidio (tombini/cunette, ecc.) della viabilità pubblica e nei fossi vernili demaniali, se presenti; b) La manutenzione delle scarpate poste a monte di strade pubbliche e/o di uso pubblico, mediante risagomatura per ridurre le pendenze e la realizzazione di fossette di guardia al fine di evitare fenomeni di erosione e dissesti franosi; c) Il divieto assoluto di intubare o modificare il tracciato e le dimensioni di fossi e canali privati e di ogni altra forma del reticolo idraulico minore e marginale, senza che siano state preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni; d) Mantenere una fascia di rispetto minima, solida ed enerbita, dal ciglio dei fossi o dall’orlo delle scarpate, in particolare a quelle limitrofe alla rete viaria in modo da formare tra la strada stessa ed il fondo, una adeguata capezzagna per poter compiere le necessarie manovre con macchine agricole senza danneggiare la sede stradale, le ripe o i fossi. La distanza non può essere inferiore a metri 2,00 per qualsiasi strada sia essa provinciale, vicinale, interpoderale o comunale e comunque strade di uso pubblico, in modo da non pregiudicarne la sicurezza e stabilità, l’invasione. Fatta salva ogni disposizione in merito alle distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica, dettate dal Codice Civile e dal Codice della Strada, ovvero, dalla normativa vigente in materia, anche non espressamente richiamata nella presente ordinanza; e) La realizzazione ed il mantenimento nei propri fondi di una efficiente regimazione delle acque meteoriche, disponendo ed orientando la rete di acquai e scoline campestri, verso i fossati o canali di recapito finale, in maniera tale da evitare che le acque defluiscano in modo incontrollato e rapido verso le scarpate e le carreggiate stradali, innescando, sulle stesse, dissesti franosi ed erosivi, allagamenti e accumuli di fango e detriti; f) Il ripristino tempestivo, qualora danneggiati a seguito di eventi meterologici, delle condizioni e dei presidi di cui alle precedenti lett. a), b), e); avverte che, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo minimo da € 25,00 – ad un massimo di € 500,00, e che l’applicazione della sanzione amministrativa non esaurirà l’obbligo ad eseguile il lavoro o le opere prescritte, per cui l’Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio degli interventi, a spese degli obbligati, ove non fossero eseguiti».
Tonino, bravo e coraggioso!
Provvedimenti di questo tipo, andrebbero presi da molti sindaci di questo nostro disastrato Molise. Opportunità, incompetenza e d incapacità alla gestione della cosa pubblica invece sono sotto gli occhi di tutti.