La legge regionale, di recentissima approvazione, che riconosce il ruolo del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico incontra resistenze. A dissentire è il Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del fuoco che ha presentato le «proprie rimostranze ai vertici politici che hanno proposto detta legge, ma senza ottenere risposta».
Così fa sapere il segretario provinciale di Campobasso Francesco Palladino. Il problema, in particolare, sta negli articoli 1 e 2 che delegano al Cnsas «l’esecuzione di interventi di ricerca persona, soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi e dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio del territorio regionale». La legge sembra, dunque, mettere «quest’ultima associazione di volontari a capo del coordinamento delle operazioni di Soccorso tecnico urgente, compresa la ricerca di dispersi ed eventuali recuperi di persone infortunate. Si legge infatti all’articolo 1: “Assicura le attività di soccorso, garantendo ogni forma di prevenzione, soccorso e vigilanza sugli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, speleosubacquee e degli sport di montagna”. Tale previsione la riteniamo illegittima – prosegue Palladino – poiché il soccorso pubblico sfugge alle competenze delle Regioni, essendo attività di esclusiva competenza dello Stato, non suscettibile di delega alcuna». È il ministero dell’Interno, spiega il sindacalista, attraverso il Corpo dei Vigili del fuoco a garantire il servizio su tutto il territorio (tranne che per il soccorso in mare e quello sanitario – d.lgs. 139/06).
Il Conapo ritiene che la Regione sia andata oltre la sua competenza legislativa. E parla di «sconcerto per il macroscopico errore giuridico commesso nel regolamentare attività che a nostro parere non sono di competenza regionale, circostanza questa che rende quindi sterile ed inapplicabile la norma stessa» e di «preoccupazione per il conflitto che una simile ed inopportuna norma certamente ingenererà fra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e chiunque dovesse applicare l’infelice previsione normativa, nonché per l’impiego di risorse pubbliche regionali al fine del finanziamento di attività di competenza statale».
Palladino poi precisa: il Conapo riconosce e rispetta l’impegno ed il valore dei volontari del Soccorso alpino, «ma l’attività della meritoria associazione deve essere svolta nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia».
Di leggi come quella varata da Palazzo D’Aimmo ve ne sono anche in altre Regioni. Il segretario generale del Conapo Antonio Brizzi ha chiesto «di impugnare tutte le leggi regionali nelle quali sono contenute norme che regolamentano in qualsiasi modo l’attività di soccorso pubblico, chiaro sconfinamento di alcune Regioni nell’ambito dei poteri di esclusiva competenza statale». A nome del Conapo provinciale e degli iscritti, Palladino sollecita alla Regione una modifica della legge «facendone rientrare le previsioni nelle competenze regionali».

Un Commento

  1. Pasquale Giacomelli scrive:

    Magari il CONAPO dovrebbe raccontarla tutta.
    Per completezza di informazione si allega Modifica del Dlg 139 del 8-3-06 approvata il 24-05-17.
    da notare il comma 2b dell’articolo 24 che richiama il comma 10.

    I VVFF svolgono le loro funzioni fermo restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (leggi : n.74 del 21 marzo 2001; n.289 art. 80 del 27 dicembre 2002) e delle Regioni.

    Art. 4
    Modifiche al Capo IV del decreto legislativo
    8 marzo 2006, n. 139

    1. L’articolo 24 del decreto e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). – 1. Il Corpo
    nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumita’ delle persone e
    l’integrita’ dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensita’
    degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi
    tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della
    prestazione, per i quali siano richieste professionalita’ tecniche
    anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali.
    Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello
    specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attivita’
    congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche
    internazionali.
    2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
    a) l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di
    incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo
    strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma
    restando l’attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di
    protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o
    di ogni altra pubblica calamita’ in caso di eventi di protezione
    civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale
    del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo
    11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l’opera tecnica di
    ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l’utilizzo di mezzi aerei;

    Comma 10 dell’art. 24:
    “10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico,
    nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il
    Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle
    persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province
    autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di
    tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano
    interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.”

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