Non sempre la causa di liste d’attesa troppo lunghe è la carenza di medici. Si pensi alle prestazioni o agli adempimenti che devono o possono svolgere i tecnici di radiologia o di laboratorio, gli infermieri. La riduzione dei tempi in sanità è uno dei motivi per cui è stato raggiunto, il 20 giugno scorso, l’accordo fra struttura commissariale e sindacati per il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive del personale del comparto (infermieri, tecnici & Co.) che scelga di lavorare oltre il turno di servizio. Si tratta di incentivi economici previsti dalla legge Finanziaria 2023. Concretamente, 50 euro netti all’ora in base all’intesa siglata a Palazzo Vitale.
Con una delibera del dg Giovanni Di Santo (firmata anche dai dirigenti Giovanni Giorgetta e Anastasia Santoro, che sostituivano i direttori sanitario e amministrativo, Carabellese e Matarante, evidentemente assenti ), il 19 settembre l’Asrem ha approvato il regolamento per lo svolgimento delle aggiuntive. La misura, quindi, ora può essere “messa a terra”, per usare un neologismo molto in voga in politica.
Il documento – si legge nello stesso regolamento – «disciplina il ricorso alle attività aggiuntive per tutti i Professionisti della Salute Asrem. Si considerano prestazioni aggiuntive le prestazioni richieste dall’azienda ai professionisti sanitari del comparto in via eccezionale e temporanea oltre l’orario di servizio ad integrazione dell’attività istituzionale. Nell’effettuare tale attività, sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dalla legge 546/93 e successive modificazioni. La direzione delle Professioni Sanitarie provvederà a garantire la rotazione prevedendo l’impegno progressivo di tutto il personale reso disponibile con criteri di equità nel numero di turni assegnati, nel rispetto del regolamento aziendale e delle disponibilità fornite dal dipendenti».
Molteplici le finalità, fra cui: incrementare la produzione, a fronte di una crescente domanda di prestazioni sanitarie rispetto all’offerta, ampliare e facilitare la possibilità di accesso alle prestazioni da parte dell’utenza, ottimizzare l’uso delle risorse strumentali e strutturali, fronteggiare eventuali carenze di organico a fronte dell’impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi costi, superare eventuali criticità nelle coperture di turni di guardia per carenza di organico e/o assenze di personale superiore a 30 giorni.
Le aggiuntive non possono però diventare la regola, chiarisce il documento approvato dall’azienda sanitaria. Non si può quindi far ricorso a questo tipo di prestazioni come «strumento di pianificazione ordinaria dell’attività istituzionale e, di norma, deve essere attivato dopo aver messo in atto modalità organizzative temporanee in relazione a contingenti variazioni di attività delle strutture interessate».
Dall’unità Controllo di gestione, che attesta l’avvenuta negoziazione del budget annuale, ai reparti che richiedono l’autorizzazione (in maniera dettagliata e includendo anche il personale che su base volontaria vuole partecipare) fino alla direzione delle Professioni sanitarie che verifica e dà via libera, le competenze e le responsabilità nelle varie fasi del percorso sono dettagliate nel regolamento. Che avverte: le aggiuntive possono essere retribuite solo se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze.
Le attività fuori turno sono off limits per: personale con riduzione dell’orario di lavoro (part-time);
personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da meno di sei mesi; dipendenti che abbiano beneficiato, nel mese in cui è richiesta la prestazione, di istituti normativi e contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell’orario di servizio, comprese le assenze per malattia, infortunio e usufruito più di otto riposi nel mese di riferimento; dipendenti con limitazioni o prescrizioni alla mansione certificate dal medico competente; personale in permesso o aspettativa; chi usufruisce di legge 104 nel mese di riferimento; personale in pronta disponibilità nella giornata in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva.
Al contrario, non sono considerati ostativi: le ferie e le giornate di partecipazione alla formazione obbligatoria; la titolarità di incarichi di funzioni (organizzativa, professionale e ad elevata complessità organizzativa) previo parere del direttore delle Professioni Sanitarie. E sono considerate prestazioni aggiuntive anche quelle tipiche dell’incarico attribuito (compresa l’organizzazione dei turni e delle attività) purché effettuate oltre il turno ordinario fino ad un massimo di tre ore mensili.
La remunerazione, 50 euro netti all’ora omnicomprensivi. Il regolamento è in vigore dal 19 settembre, la tariffa “retrocede” al 26 giugno scorso, data del decreto dei commissari Bonamico e Di Giacomo che ha approvato la misura.
ppm