Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza emessa a luglio scorso dal Tar Lazio: seppure consigliere regionale, Massimo Romano non ha diritto a ottenere gli atti della presidenza del Consiglio dei ministri relativi alla decisione di non esercitare il golden power (e quindi di fatto bloccare la vendita) nella cessione delle quote del Gemelli al Responsible Capital.
La sentenza della Sezione Terza di Palazzo Spada è stata pronunciata nell’ambito del procedimento aperto davanti al Tribunale amministrativo che ha sede a Roma perché competente sui provvedimenti del governo centrale. Il filone deriva, dunque, dal processo scaturito dalla richiesta di accesso agli atti ben più corposa riguardante la vicenda ex Gemelli e protocollata a novembre 2023 da Romano.
Le verifiche sollecitate dal leader di Cd un anno fa sono le stesse riproposte oggi alla luce della trattativa che il presidente della Regione Roberti sta conducendo per l’acquisto dell’immobile della Cattolica dove opera il Responsible Research Hospital. Verifiche sui vincoli del finanziamento a suo tempo concesso per la costruzione dell’edificio (realizzazione di un Irccs e partecipazione della Regione alla governance), sulla decisione di non esercitare il golden power nel 2021, sulla voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento da Gemelli a Responsible. Sugli atti della Regione, il Tar Molise si è pronunciato ordinando la cosiddetta ostensione. Su quelli del governo ha dichiarato la competenza del Tribunale del Lazio, che ha respinto l’istanza di Romano. L’appello è stato definito in poche settimane a cavallo fra 2024 e 2025. Nel processo, oltre all’appellante, si sono costituiti la presidenza del Consiglio dei ministri, Responsible Capital e Responsible Spa Benefit. «Non risulta dimostrata né nell’istanza né in giudizio – si legge fra l’altro nella sentenza – una posizione differenziata del consigliere regionale ad ottenere la documentazione richiesta con cui l’Amministrazione ha deciso di non esercitare il golden power, atteso che il ruolo istituzionale ricoperto dall’appellante non coincide, per sua natura, con quello di colui che intende avvalersi di atti in un possibile contenzioso». Il consigliere regionale «ha diritto, in forza delle prerogative sottese al suo ruolo istituzionale, a chiedere l’accesso ad atti in possesso della Regione Molise o di enti pubblici ad essa riferibili nei limiti fissati dalle norme primarie e secondarie (l. n. 241/1990, decreto legislativo n. 33/2013, d.P.C.M. n. 133/2022 e d.P.R. n. 86/2014), non certo a quelli detenuti da un Amministrazione centrale, come tipicamente la presidenza del Consiglio dei Ministri».

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