La legge Gelli ha cambiato l’ambito della responsabilità medica per offrire maggiori garanzie al paziente. Un obiettivo è quello di ridurre il ricorso alla medicina difensiva e limitare il processo penale solo nei casi dove esistono davvero i presupposti. Il nuovo assetto normativo enuncia un principio fondamentale: «La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività». In questo modo il legislatore fa sì che la sicurezza delle cure, che si realizza anche mediante tutte le attività relative alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, diventi parte costitutiva del diritto alla salute, assumendo quindi un vero e proprio valore costituzionale ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione.
Questi sono i temi che verranno affrontati nel convegno ‘Legge Gelli e Sistema nazionale delle linee guida, genesi ed evoluzione della responsabilità professionale in sanità’ presso la Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso venerdì 6 luglio alle 9.00.
Tra i relatori anche Walter Ricciardi presidente dell’Istituto superiore di sanità e Federico Gelli ideatore della legge. L’incontro sarà presentato da Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione e del Gemelli di Roma, e Demetrio Rivellino, presidente dell’Ordine degli avvocati di Campobasso. Introdurrà i lavori Mario Zappia, direttore generale della Fondazione Giovanni Paolo II.
L’evento è promosso dalla Fondazione in collaborazione con l’Ordine degli avvocati del Molise. A coordinare i lavori la presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise Pina Petta.
Il corso è accreditato Ecm, l’iscrizione è gratuita e la si può effettuare sul sito www.fgps.it.
Il convegno vuole essere occasione di aggiornamento e confronto per gli operatori sanitari sulle novità introdotte dalla legge 24/2017 (‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie’, cd. ‘Legge Gelli’) in vigore dal 1° aprile 2017, che ha ridisegnato molte regole vigenti in materia di responsabilità sanitaria in ambito sia civile che penale. In particolare, il provvedimento legislativo prevede una riduzione della sfera della responsabilità penale, escludendo la punibilità per imperizia quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto e l’inversione dell’onere della prova.
La legge Gelli istituisce nuove figure che offrono al paziente maggiori garanzie in tema di sicurezza delle cure, come ad esempio il Garante per il diritto alla salute, funzione che le Regioni potranno attribuire all’ufficio del Difensore civico, disciplinandone la struttura organizzativa. Questo nuovo organismo vuole rappresentare le associazioni dei pazienti e fornire loro un supporto tecnico, pertanto potrà essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, al fine di segnalare le disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria.
A questa figura si aggiunge il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che dovrà essere istituito da ogni Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al Centro è affidato il compito di raccogliere i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e di trasmetterli annualmente all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità istituito con decreto del ministro della Salute, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas).
Questo osservatorio ha lo scopo di raccogliere ed elaborare le informazioni relative ai rischi e agli eventi avversi dal Centri regionali per il rischio sanitario avvalendosi del Simes (sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità). Quindi, non solo acquisisce le cause, l’entità e la frequenza degli eventi avversi, stabilisce l’onere finanziario del contenzioso che ne deriva, ma predispone anche linee guida e misure idonee alla prevenzione del rischio sanitario. Inoltre, monitora le buone pratiche anche per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente la professione sanitaria. È previsto dalla norma che il ministro della Salute trasmetta ogni anno alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio. La raccolta di questi dati statistici sarà certamente utile a monitorare gli errori in sanità al fine di disporre e adeguare le linee di indirizzo in collaborazione con le società scientifiche.

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