Cambiano le regole del voto, cambia il sistema di assegnazione dei seggi e cambia, almeno in parte, anche il rapporto tra elettori e candidati. Con il via libera definitivo arrivato mercoledì dalla Camera dei deputati, l’Italia si dota di una nuova legge elettorale, la quarta nell’arco di vent’anni. Dopo il Porcellum, l’Italicum e il Rosatellum, entra in scena quello che la maggioranza ha ribattezzato Stabilicum, mentre le opposizioni preferiscono chiamarlo Melonellum, sottolineandone la matrice politica.
Al di là delle denominazioni, la riforma modifica profondamente il meccanismo attraverso il quale i voti vengono trasformati in seggi parlamentari. Il sistema resta proporzionale, ma introduce un premio di maggioranza per favorire la formazione di governi sostenuti da numeri sufficienti a garantire la stabilità. Tornano inoltre le preferenze, sia pure con alcune limitazioni, mentre viene introdotto l’obbligo per le forze politiche di indicare il candidato alla presidenza del Consiglio, – seppur nel programma e non sulla scheda elettorale.
Una legge che punta dunque a coniugare rappresentanza e governabilità, ma che presenta diversi elementi destinati ad alimentare il confronto politico, soprattutto per quanto riguarda il peso delle segreterie nella scelta dei parlamentari e le condizioni di accesso alla competizione elettorale.
Il 42% diventa la soglia decisiva per conquistare il premio
Il cuore della riforma è rappresentato dal premio di maggioranza. La distribuzione dei seggi avviene secondo un criterio proporzionale, ma il partito o la coalizione che conquista il maggior numero di voti può ottenere una quota aggiuntiva di parlamentari, a condizione di raggiungere almeno il 42% dei consensi sia alla Camera sia al Senato.
Il premio consiste in 70 deputati e 35 senatori, destinati a rafforzare la rappresentanza dello schieramento vincitore e a consentirgli di disporre di una maggioranza parlamentare più solida.
Il raggiungimento della soglia in entrambi i rami del Parlamento è però una condizione indispensabile. Se una coalizione supera il 42% soltanto alla Camera, oppure soltanto al Senato, il premio non viene attribuito. Lo stesso accade se le due Camere esprimono vincitori differenti.
In questi casi i seggi vengono ripartiti senza correttivi maggioritari e la formazione del governo dipenderà dagli equilibri parlamentari e dalle eventuali intese successive al voto.
È un meccanismo che rende particolarmente importante la costruzione delle alleanze prima delle elezioni. Per i partiti, infatti, presentarsi all’interno di una coalizione competitiva può fare la differenza tra ottenere una maggioranza autosufficiente ed essere costretti a cercare nuovi accordi dopo l’apertura delle urne.
Un limite ai seggi: il vincitore non potrà superare il 55%
Il premio non è comunque illimitato. La legge stabilisce un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori, esclusi i rappresentanti eletti all’estero. In termini percentuali, significa che la coalizione vincente non potrà superare il 55% dei seggi della Camera e il 56,5% di quelli del Senato.
Non è detto, tuttavia, che il raggiungimento del 42% determini automaticamente l’assegnazione del numero massimo di parlamentari. Il risultato dipenderà anche dalla distribuzione complessiva dei voti e dal peso delle formazioni che non riusciranno a superare le soglie di sbarramento.
Secondo le simulazioni elaborate dagli uffici della Camera, per arrivare al tetto dei 220 deputati potrebbe essere necessario conquistare una percentuale di consensi vicina al 48%. Con il 44%, ad esempio, la proiezione teorica si fermerebbe a circa 208 seggi, salvo variazioni determinate dai voti ottenuti dalle liste escluse dalla ripartizione.
Sbarramento al 3% per i partiti, al 10% per le coalizioni
La nuova legge conferma la presenza di soglie minime per accedere alla rappresentanza parlamentare. Le singole liste dovranno raggiungere almeno il 3% dei voti, mentre per le coalizioni lo sbarramento è fissato al 10%.
È previsto anche un meccanismo di recupero per la lista più votata tra quelle che, pur appartenendo a una coalizione, non abbiano raggiunto autonomamente la soglia richiesta.
L’obiettivo dichiarato è contenere la frammentazione parlamentare senza escludere completamente le formazioni minori. Resta però evidente che le nuove regole favoriscono l’aggregazione politica e possono rendere più difficile la competizione per i partiti che scelgono di correre da soli.
Tornano le preferenze, ma i capilista restano bloccati
Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità per gli elettori di scegliere direttamente i candidati. Dopo anni di polemiche sulle liste bloccate e sui parlamentari sostanzialmente selezionati dalle segreterie, la riforma reintroduce il voto di preferenza.
L’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze tra i candidati presenti nella lista del proprio collegio plurinominale, composta da sette nomi.
La possibilità di scelta, però, non riguarda tutti allo stesso modo. Il primo candidato della lista, il capolista, resta bloccato e conserva una posizione privilegiata nell’assegnazione dei seggi. Se un partito conquista un solo posto in un determinato collegio, sarà proprio il capolista a essere eletto, indipendentemente dalle preferenze espresse per gli altri candidati.
Di conseguenza, il ritorno delle preferenze non comporta il superamento integrale del sistema delle candidature decise dall’alto. Secondo una simulazione di YouTrend, soltanto il 43% circa dei parlamentari potrebbe essere eletto attraverso le preferenze. Per la restante parte continuerebbero a risultare determinanti le scelte compiute dai vertici dei partiti.
Le liste del premio: altri 105 parlamentari senza preferenze
Il controllo delle forze politiche sulla composizione del Parlamento emerge anche attraverso il sistema previsto per l’attribuzione del premio di maggioranza.
I 70 deputati e i 35 senatori aggiuntivi saranno infatti individuati attraverso apposite liste circoscrizionali predisposte dalle coalizioni. Si tratta di elenchi bloccati, distinti da quelli sui quali gli elettori possono esprimere le preferenze.
Alla Camera saranno previste 28 liste circoscrizionali, mentre al Senato saranno 20. I nominativi relativi alla circoscrizione di appartenenza compariranno sulla scheda elettorale, ma l’elettore non potrà modificarne l’ordine.
Se scatterà il premio, i candidati saranno proclamati eletti secondo le modalità previste dalla legge. Un ulteriore elemento che lascia ai partiti un ruolo centrale nell’individuazione di una quota significativa dei futuri parlamentari.
Parità di genere, obbligo di alternanza ma non per i capilista
La riforma interviene anche sulla rappresentanza di genere. Nelle liste è prevista l’alternanza tra candidati uomini e donne e, quando vengono espresse più preferenze, l’elettore dovrà rispettare il principio dell’alternanza di genere.
La disciplina presenta tuttavia un limite importante: non introduce un vincolo analogo per la scelta dei capilista bloccati, vale a dire proprio per le candidature che offrono maggiori possibilità di elezione.
Per le liste circoscrizionali collegate al premio di maggioranza è invece stabilito che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al 60%.
La parità viene quindi rafforzata nella composizione delle liste e nell’espressione delle preferenze, ma non garantita in maniera uniforme per tutte le posizioni elettoralmente più favorevoli.
Un candidato potrà presentarsi in cinque collegi
Resta inoltre la possibilità delle pluricandidature. Lo stesso candidato potrà essere inserito nelle liste di cinque collegi differenti, aumentando così le proprie possibilità di ottenere un seggio.
Chi compare negli elenchi circoscrizionali destinati al premio di maggioranza dovrà essere presente anche in una lista di partito, come capolista oppure in una delle prime posizioni.
È una disposizione che consente ai partiti di costruire candidature su più territori e di riservare una particolare attenzione alle figure politiche considerate strategiche.
Il nome del premier nel programma, ma non sulla scheda
Tra gli aspetti politicamente più significativi compare l’obbligo di indicare preventivamente il candidato alla presidenza del Consiglio.
Ogni forza politica dovrà inserire nel proprio programma elettorale il nome della personalità che intende proporre per la guida del governo. L’indicazione, tuttavia, non avrà carattere vincolante e non comparirà sulla scheda.
Rimangono infatti intatte le prerogative costituzionali del presidente della Repubblica, al quale spetta il compito di nominare il presidente del Consiglio.
La novità assume quindi soprattutto un valore di trasparenza politica: gli elettori conosceranno prima del voto la figura indicata dai partiti per Palazzo Chigi, senza che questo si traduca in un’elezione diretta del premier.
Nuovi partiti, quadruplicate le firme per presentare le liste
Un’altra modifica destinata a incidere sulla competizione riguarda le sottoscrizioni necessarie per partecipare alle elezioni.
Per le formazioni politiche prive di una rappresentanza parlamentare che consenta l’esenzione, il numero delle firme richieste sale da 1.500 a 6.000 per collegio. Un aumento considerevole, che rende più impegnativa la presentazione delle candidature, soprattutto per i movimenti di recente costituzione e per le realtà politiche meno strutturate sul territorio.
Sono esonerati dalla raccolta i partiti che dispongono di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, purché costituito entro il 31 dicembre 2025.
Una disciplina differenziata riguarda invece le formazioni rappresentate attraverso componenti del gruppo Misto: per queste resta previsto un numero minimo di 1.500 sottoscrizioni.
La misura rischia di accentuare il vantaggio organizzativo delle forze politiche già presenti nelle istituzioni rispetto ai soggetti che intendono affacciarsi per la prima volta sulla scena nazionale.
Voto ai fuori sede e nuove circoscrizioni per gli italiani all’estero
La legge introduce anche la possibilità di votare per gli elettori fuori sede, una novità particolarmente attesa da studenti e lavoratori che vivono temporaneamente lontano dal Comune di residenza.
Cambiano inoltre le circoscrizioni per l’elezione dei parlamentari da parte degli italiani residenti all’estero. Alla Camera saranno ridotte a due, una per l’Europa e l’altra per il resto del mondo, mentre al Senato sarà prevista un’unica circoscrizione.
Restano infine discipline particolari per la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige, in considerazione delle rispettive specificità autonomistiche e delle garanzie riconosciute alle minoranze linguistiche.
La sfida politica: coalizioni più larghe e maggioranze da costruire prima del voto
Al di là dei singoli meccanismi, la nuova legge elettorale è destinata a modificare le strategie dei partiti in vista delle prossime elezioni politiche.
La soglia del 42% spinge infatti verso la costruzione di coalizioni capaci di raccogliere un consenso ampio e omogeneo su tutto il territorio nazionale. Allo stesso tempo, la necessità di raggiungere il risultato in entrambe le Camere rende ancora più importante la tenuta delle alleanze.
La maggioranza rivendica una riforma orientata alla stabilità e alla possibilità di conoscere già dalle urne lo schieramento chiamato a governare. Le opposizioni contestano invece un impianto che, pur reintroducendo parzialmente le preferenze, continua ad attribuire ai vertici dei partiti un potere considerevole nella selezione degli eletti.
Il vero banco di prova sarà naturalmente il voto. Perché la nuova legge può favorire la nascita di maggioranze più solide, ma non elimina del tutto il rischio di un Parlamento senza una coalizione autosufficiente.
E soprattutto lascia aperta una questione che attraversa da anni il dibattito sulle regole elettorali italiane: quanto potere debba avere il cittadino nella scelta dei propri rappresentanti e quanto, invece, debba rimanere nelle mani dei partiti.
PpM




























