Nessun passo indietro sugli autovelox. Il Comune di Bojano ha deciso di resistere in giudizio a tutti i ricorsi contro le sanzioni del Codice della Strada pendenti o notificati nel corso del 2026. A stabilirlo direttamente la Giunta di Palazzo San Francesco, con la delibera numero 101 che autorizza il sindaco Ruscetta ad adottare tutti gli atti necessari in tal senso, attribuendo contestualmente l’incarico per il patrocinio legale.
Il provvedimento, si legge nell’atto, nasce dall’esigenza di tutelare le entrate comunali derivanti dai verbali di accertamento, assicurando al tempo stesso sicurezza stradale e legalità sul territorio. Bojano – come è noto – non dispone di un’avvocatura civica né di personale abilitato alla professione forense che possa seguire il contenzioso seriale in materia di Codice della Strada davanti al Giudice di Pace di Campobasso. Da qui la scelta di una difesa tecnica esterna.
Il patrocinio è stato affidato all’avvocato Miriana De Angelis, del foro di Benevento, che aveva dato la propria disponibilità con nota prot. 21222 del primo ottobre scorso. La proposta ha ricevuto parere favorevole di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei settori comunali competenti.
Toccherà ora alla Polizia Municipale adottare la determinazione per l’affidamento formale e la sottoscrizione del disciplinare. La delibera pone anche un argine alla spesa: se gli incarichi conferiti per il 2026 dovessero superare complessivamente i 5.000 euro, l’Amministrazione, in applicazione del principio di rotazione, procederà a un nuovo affidamento.
Sul perché di questa scelta – raggiunto telefonicamente dalla redazione – è intervenuto il comandante della Polizia Municipale, Lorenzo D’Uva. «L’intento è rispondere ai ricorsi anche alla luce dell’ultimo decreto ministeriale che ha colmato il vuoto normativo che ha determinato, per 33 anni dall’entrata in vigore del Codice della Strada, l’impossibilità di procedere all’omologazione (stante l’assenza dello specifico disciplinare tecnico di riferimento) dei dispositivi.
Il Decreto infatti, all’art. 6 nel recare disposizioni transitorie, stabilisce che i dispositivi che siano stati approvati ai sensi del D.M. 13/6/2017 n. 282 e che risultino già conformi alle disposizioni recate dal decreto, si intendono omologati, ed è questo il caso dei dispositivi attivi sul territorio comunale di Bojano» – spiega, aggiungendo però una precisazione: «Ciò non vuol dire assolutamente che i verbali precedenti fossero fuori norma. Il Ministero ha sempre dichiarato legittimi gli accertamenti, tant’è che in sede di ricorsi gerarchici l’esito è favorevole per l’Ente. La questione è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza di merito ed è certamente vero che ci sono dei recenti orientamenti, ampiamente pubblicizzati, circa la necessità dell’omologazione come ci sono altrettante sentenze che dal 2024 ad oggi in ogni ordine (giudici di pace, Tribunali e Cassazione) si sono espresse in maniera totalmente opposta. Ovviamente questi orientamenti non vengono enfatizzati perché non portano il favore di chi in spregio delle normali regole di convivenza e sicurezza pensa di aver subito un torto ricevendo una sanzione».

























